Con la presente si integrano le istruzioni diramate con nota prot. n 45898 del 19 aprile 2016, a seguito di richieste di chiarimenti in merito alle condizioni ed ai requisiti necessari per l’utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci Pertanto la presente sostituisce integralmente la nota sopracitata. Le parti modificate sono evidenziate in grigio.

 

NOTA DEL 2016

Il 1° maggio 2016 entreranno in vigore il nuovo Codice doganale dell’Unione e i suoi decreti attuativi. Tante le novità della riforma che coinvolgeranno gli operatori e le Amministrazioni: la normativa doganale europea introduce importanti semplificazioni, una procedura automatizzata e agevolazioni per ottenere decisioni amministrative che porteranno in breve tempo alla completa digitalizzazione del processo di sdoganamento delle merci. Le novità recate dal regolamento UE n. 952/2013 e dagli altri provvedimenti sono state illustrate dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, che fornisce le prime istruzioni operative.

 

Nuovo Codice Doganale in vigore dal 1° maggio 2016: la nuova normativa doganale europea, introdotta dal regolamento UE n. 952/2013, prevede la realizzazione di una dogana elettronica trans-europea, con procedure digitali uniformi per garantire uno stesso livello di controllo in tutta l’Unione.

Le nuove disposizioni introducono importanti semplificazioni, procedure automatizzate e agevolazioni per ottenere decisioni amministrative che porteranno alla completa digitalizzazione del processo di sdoganamento delle merci. L’obiettivo è la semplificazione dei traffici leciti e la riduzione degli ostacoli al commercio tra l’Unione ed il resto del mondo, con l’adozione di regimi e procedure doganali rapidi e uniformi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto:

– (con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016) a illustrare le novità introdotte dal nuovo CDU (a partire dalle disposizioni generali sull’ambito applicativo e sul ruolo della dogana, per passare ai principali istituti e adempimenti previsti a carico degli operatori e delle autorità doganali), impartendo in merito le prime istruzioni operative,

– (con la nota prot. n. 45898 del 19 aprile 2016) a diramare le prime disposizioni e istruzioni procedurali (con particolare riguardo, tra l’altro, all’eliminazione delle procedure di domiciliazione, alle nuove regole sulla presentazione dei documenti di accompagnamento e della dichiarazione telematica, alla nuova disciplina per la rappresentanza, alla prsentazione, etc.).

 

Le novità introdotte dal nuovo Codice doganale sono state illustrate dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 8/D del 2016, che ha dettato le prime istruzioni operative. La corposa circolare fornisce una prima, ampia, disamina delle principali novità introdotte dalle nuove disposizioni e impartisce direttive procedurali ed operative su alcuni profili di immediato impatto per gli Uffici e per gli operatori.

La circolare illustra innanzitutto l’ambito applicativo delle nuove regole, sottolineando che le norme e le procedure di carattere generale sono applicabili, in modo uniforme, alle merci che entrano (o che escono) nel (dal) territorio dell’Unione, salvo specifici casi (normative specifiche o convenzioni internazionali) in cui possono applicarsi anche fuori dell’Unione.

A differenza del vecchio Codice comunitario, il nuovo Codice unionale definisce in modo esauriente il ruolo dell’autorità doganale, descrivendo così le sue competenze specifiche:

a) assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;

b) contrastare il commercio sleale ed illegale e sostenere, nel contempo, le attività commerciali legittime;

c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente;

d) bilanciare l’attività dei controlli in sede doganale con la facilitazione degli scambi legittimi.

Definito l’ambito applicativo, la circolare si addentra più dettagliatamente nelle principali novità del Codice, illustrando le nuove semplificazioni, basate su una maggiore digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana al fine di ridurre i tempi di sdoganamento e fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export.

La strategia operativa dell’Agenzia delle Dogane

La strategia e il piano operativo per l’implementazione del nuovo Codice doganale sono state adottate dall’Agenzia, per la prima fase attuativa, in condivisione con gli operatori economici nell’ambito del tavolo permanente e-customs.

La strategia è stata elaborata per limitare gli impatti su operatori economici e uffici, conservando le semplificazioni nazionali già disponibili (Sdoganamento in mare, Sportello unico, Fast Corridors) e introducendone altre (Sdoganamento H24, 7 giorni su 7, gestione totalmente telematica del ciclo di vita della dichiarazione con l’utilizzo del Fascicolo Elettronico).

In particolare, il tavolo e-customs ha operato un’analisi del nuovo quadro normativo al fine di individuare le concrete opportunità e creare soluzioni operative alle imprese.

Le principali novità

Il nuovo sistema normativo risulta complesso e rivoluzionario. Sono previste procedure più semplici e automatizzate, uno sdoganamento elettronico anche in mare, una semplificazione dei termini di pagamento e di esecutività dei tributi doganali.

Una importante novità riguarda la custodia temporanea e i regimi doganali, che vengono rivisti per quanto riguarda i presupposti oggettivi e soggettivi.

Dal 1° maggio prossimo cambia anche la procedura di domiciliazione, che verrà trasformata in “dichiarazione in dogana” con merci presentate in “altro luogo approvato dall’autorità doganale”. Come precisato nella circolare n. 8/D/2016, le autorizzazioni alla domiciliata, che consente di presentare le merci in procedura normale, presso uno o più luoghi approvati dall’autorità doganale, e di dichiarare le stesse per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, sono automaticamente convertite per utilizzare i “luoghi autorizzati” come “luoghi approvati”. Nella dichiarazione telematica – si precisa nella circolare – possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall’attuale contenuto delle autorizzazioni alla domiciliata, fermo restando la necessità che il regime dichiarato sia supportato da autonomo idoneo titolo. Per gli operatori che nella dichiarazione segnalano l’impegno a presentare il fascicolo elettronico in caso di controllo, il nuovo codice prevede dei benefici come lo sdoganamento H24, la tracciabilità dell’iter dei controlli.

La certificazione AEO

All’operatore economico autorizzato il nuovo sistema normativo riserva un ruolo centrale.

In sostanziale continuità con la normativa precedente, il nuovo codice rafforza la figura dell’AEO in quanto tale autorizzazione, oltre a rappresentare un’importante strumento per rendere più sicura la supply chain, introduce un significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance da parte dell’operatore economico. Attraverso tale autorizzazione si riconosce la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni nelle procedure e nei procedimenti doganali:

– minori controlli fisici e documentali;

– facilitazioni nell’accesso alle semplificazioni doganali;

– la possibilità di svolgere il controllo in un luogo indicato dall’operatore.

Come precisato nella circolare, a partire dal 1° maggio prossimo lo status di operatore economico autorizzato non è più attestato mediante certificazione, ma consta di due diversi tipi di autorizzazione unionale:

– settore della semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;

– settore della sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.

Le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e, quando un richiedente ha i requisiti per ottenere entrambe le decisioni, verrà rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici.

Informazioni vincolanti

Si segnalano novità anche in materia di informazioni vincolanti. La circolare n. 8/2016 fornisce nuove istruzioni al fine di evidenziare le principali novità gestionali della procedura.

Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) sono delle decisioni che l’operatore può chiedere alla dogana per ottenere una classificazione di una determinata merce.

Le informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) sono delle decisioni che l’operatore può chiedere alla dogana per ottenere l’identificazione dell’origine della merce.

Per tali informazioni vincolanti è stato uniformato il periodo di validità di tre anni dalla data in cui acquistano efficacia.

Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico stampabile e rinvenibile, dal 1° maggio 2016 sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

 

Le informazioni vincolanti devono essere rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione.

Ridotti i termini di pagamento

Altra importante novità attiene ai termini di pagamento e di esecutività dei tributi. In particolare, l’art. 108 CDU (riprendendo l’art. 222 del “vecchio” CDC) conferma il termine generale di 10 giorni dalla data della notifica per il pagamento spontaneo dell’importo dei dazi nonché la possibilità di concedere una proroga in caso di determinazione dell’importo a seguito di controllo a posteriori per il tempo strettamente necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere il suo obbligo o di ottenere una sospensione.

Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento anche il nuovo Codice prevede la possibilità di includere l’importo dei dazi che non sia stato contabilizzato al momento del sorgere dell’obbligazione doganale o che sia stato contabilizzato a un livello inferiore all’importo legalmente dovuto. Il nuovo Codice unionale, rispetto al codice comunitario prevede relativamente ad altre agevolazioni di pagamento l’importante novità di fissare il tasso dell’interesse di reddito nella misura del tasso di interesse, pubblicato nella GUCE, che la Banca centrale ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese di scadenza maggiorato di un punto.

Verso una dogana digitale

La nuova normativa attribuisce alla dogana un ruolo di guida e controllo digitale. In questa direzione l’Agenzia delle Dogane a livello nazionale già ha introdotto delle importanti innovazioni che sono da ricomprendere nel piano di sviluppo della dogana digitale:

– lo sdoganamento in mare

Risponde all’esigenza di ridurre i tempi a favore degli operatori. Tale procedura, già in vigore da 2 anni, consente di svincolare le merci prima che giungano in porto.

 

– l’E-manifest,

È un manifesto delle merci telematizzato che consente di trasmettere in via telematica le informazioni contenute nel manifesto delle merci in arrivo e nel manifesto delle merci in partenza

 

– il fast corridor

È un corridoio controllato che prevede il trasporto su una tratta controllata che va dal punto di sbarco fino a destino senza ulteriori formalità doganali

 

In sintesi

Rappresentanza doganale

– chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali [viene meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, D.P.R.. n. 43/1973, che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta];

 

– il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall’art. 39, lettere da a) a d) del CDU (compliancedoganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali; possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;

– i singoli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare i suoi servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

– la procedura di adozione delle decisioni su richiesta di parte o d’ufficio, ivi comprese quelle relative a domande di autorizzazione, è uniformata per i vari istituti e molto più dettagliata rispetto alla normativa previgente. Le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale della UE, salvo casi in cui l’effetto è limitato ad uno o più tati membri;

 

– viene disciplinato a livello di regolamentazione generale unionale, a tutela del destinatario della decisione, il “diritto ad essere ascoltati” che deve precedere, salvo espressa deroga, l’adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte, ivi compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati. Il “diritto ad essere ascoltati”, di matrice giurisprudenziale unionale (Corte di Giustizia, sentenza Sopropè C-349/07) e previsto anche dall’art. 41, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha già trovato da tempo applicazione a livello nazionale (in materia di controlli e accertamento doganale: art. 11, D.Lgs. n. 374/1990 e art. 12, legge n. 212/2000; in materia di procedimento amministrativo generale: art. 10, legge n. 241/1990);

 

– per l’adozione delle decisioni è prevista una tempistica uniforme, fatte salve specifiche disposizioni per talune tipologie di provvedimenti e di situazioni (art. 171 RD);

– le domande di ITV e IVO devono essere presentate compilando il nuovo modello rinvenibile, al 1° maggio 2016, nella sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione – CDU” del sito dell’Agenzia;

 

– per le informazioni vincolanti (ITV e IVO) è uniformato il periodo di validità (3 anni a decorrere dalla data in cui hanno efficacia) e viene disciplinata in modo puntuale la relativa gestione (casi di cessazione della validità; casi di revoca);

– previsti strumenti di monitoraggio per garantire la coerenza tra le decisioni ITV esistenti e quelle da emettere nonché lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione relativamente alle IVO emesse. Continua ad essere consentito, a determinate condizioni, il c.d. “periodo di grazia” per l’utilizzo prolungato delle ITV e delle IVO dopo la loro cessazione o revoca;

 

– le decisioni relative ad informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni.

 

– previsti strumenti di monitoraggio volti a garantire la coerenza tra le decisioni ITV esistenti e quelle da emettere nonché lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione relativamente alle IVO emesse (continua ad essere consentito, a determinate condizioni, il c.d. “periodo di grazia” per l’utilizzo prolungato delle ITV e delle IVO dopo la loro cessazione o revoca;

– le decisioni relative ad informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni.

Operatore economico autorizzato

– lo status non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS

 

– precisati i requisiti per la concessione dello status icon talune novità: a) assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente (conformità); b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali; c) comprovata solvibilità finanziaria; d) per l’AEOC, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; e) per l’AEOS, esistenza di adeguati standard idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale;

 

– per la presentazione dell’istanza occorre utilizzare il modello di formulario allegato 6 al RDT, sostanzialmente invariato rispetto all’attuale, rinvenibile, al 1° maggio 2016, nella sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione – CDU” del sito dell’Agenzia. Nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un’unica domanda per ottenere la qualifica AEO;

 

– si applicano in via generale le condizioni di accettazione dell’istanza previste per le decisioni ma è anche richiesto, a tali fini, di accertare l’assenza, nel triennio precedente la presentazione dell’istanza, di una revoca dello status AEO. Assume, altresì, natura obbligatoria la presentazione, unitamente all’istanza, del questionario di autovalutazione che in vigenza del regolamento CEE n.2913/92 era facoltativa;

 

– espressamente individuate alcune categorie di benefici e vantaggi derivanti dalla qualifica di AEO [AEOC: accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia; riduzione dei controlli fisici e documentali; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; etc. AEOS: facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza; riduzione dei controlli fisici e documentali relativi a safety & security; etc.]. Continueranno a trovare applicazione, se compatibili con le nuove disposizioni unionali, le agevolazioni previste dalla normativa nazionale connessa al possesso dello status di AEO;

 

– i certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. Tutti i certificati AEO devono essere riesaminati integralmente, poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente.

Sanzioni, ricorsi, conservazione di documenti e di altre informazioni

– sono dettate unicamente disposizioni di principio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste nella forma dell’onere pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato, che richiamano i notori canoni stabiliti dalla giurisprudenza unionale in materia di effettività, proporzionalità e dissuasività della misura. Resta, pertanto, applicabile l’impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R n. 43/1973, dal D.Lgs. n. 472/1997, dal D.Lgs. n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane;

 

– viene previsto, in via generalizzata, il diritto di ricorrere avverso le decisioni adottate dall’autorità doganale o avverso il silenzio formatosi in caso di mancata adozione della decisione nei termini. É confermato il principio contenuto nell’art. 244 del regolamento CEEn. 2913/93 relativo alla inidoneità del ricorso a sospendere l’esecuzione della decisione così come la possibilità, in presenza di determinate condizioni (incompatibilità della decisione con la normativa doganale o possibile danno irreparabile per l’interessato), di concedere la sospensione amministrativa dell’esecuzione previa prestazione di una garanzia che può, tuttavia, non essere richiesta qualora possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale;

 

– è stabilito l’obbligo di conservazione, per almeno tre anni, dei documenti e delle informazioni relative all’espletamento delle formalità doganali. Tale termine è prorogato di altri tre anni in caso di notifica di un accertamento doganale mentre, in caso di instaurazione di un procedimento giudiziario, il termine è prolungato fino alla conclusione di tale procedimento.

Posizione doganale delle merci

– è confermata la presunzione di posizione doganale di merce unionale alle merci presenti nel territorio doganale della UE, tranne quando sia stabilito il contrario;

 

– in casi specifici, le merci unionali possono circolare senza essere soggette ad un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale UE e temporaneamente fuori da tale territorio senza che muti la loro posizione doganale;

– tra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali è previsto un nuovo strumento: il manifesto doganale delle merci;

 

– a qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale della UE che soddisfi i criteri previsti per l’AEO può essere accordato lo status di “emittente autorizzato” al rilascio dei documenti T2L o T2F e del manifesto doganale delle merci;

– dal 1° marzo 2019 entrerà in funzione un nuovo sistema elettronico unionale che gestirà i manifesti doganali delle merci.