Con l’allegata Lettera Circolare del 12 ottobre 2017, Prot. n. 3/2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 41 del d.lgs. n. 81/2008), nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, diviene un obbligo.

Dato che vi sono almeno tre diverse fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria, e che si riscontrano comportamenti diversificati da parte dei vari uffici, l’Ispettorato elenca i casi previsti dalla normativa e la specifica sanzione da applicare in ciascuno di essi.

La circolare si chiude ricordando che l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”, e che gli ispettori del lavoro, mentre possono effettuarlo direttamente in edilizia, in settori diversi devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.