Il nuovo decreto ha modificato gli articoli 2, (Istituzione dell’elenco e condizioni di iscrizione), 7 (Equipollenza dell’iscrizione nell’elenco) ed 8 (Pubblicazione dell’elenco), ed inserito un nuovo articolo, il Art. 3 -bis (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia) nel precedente D.P.C.M. 18 aprile 2013, che aveva regolamentato «l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190» (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Le attività a maggior rischio di infiltrazioni mafiose, assoggettate alle nuove regole erano state identificate dall’art. 1, comma 53, della suddetta legge n. 190:

              a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

              b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

              c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

              d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

              e) noli a freddo di macchinari;

              f) fornitura di ferro lavorato;

              g) noli a caldo;

              h) autotrasporti per conto di terzi;

              i) guardiania dei cantieri.