È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale italiano sull’indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per la pasta 

Come si ricorderà, con l’entrata in vigore del regolamento europeo n. 775 del 2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011)  l’obbligo di indicazione dell’origine degli alimenti sarebbe decaduto a partire dal 1° Aprile 2020.

Ora, con decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’ 8 febbraio 2022, è stata predisposta una seconda proroga con data di scadenza 31 Dicembre 2022.

La proroga sarebbe stata decisa alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il quale all’articolo 38 vieta la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: “Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”.

  1. Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano continuare ad avere in etichetta le seguenti diciture:
  2. a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  3. b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

  1. c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.