Con la Sentenza del 7 aprile 2016 n. 13963, la Sez. III della Cassazione Penale conferma che il reato di cui all’art. 44, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sussiste in caso di mancata esposizione del cartello indicante il titolo abilitativo ed i nominativi dei responsabili, e che il cartello dev’essere esposto non solo all’inizio dei lavori ma in maniera continuativa durante tutta la fase di esecuzione degli stessi, ivi compresi i periodi in cui i lavori siano momentaneamente sospesi, risultando irrilevante la causa della sospensione.

E la responsabilità, oltre che del committente, è anche del direttore dei lavori e degli esecutori.

Fonte: IPSOA www.quotidianogiuridico.it