il 1°  Aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione Pubblicità legale, sono stati pubblicati i decreti interministeriali 27 Febbraio 2019 che rideterminano , dal 1° Gennaio 2019,  le tariffe  dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”:

  • Decreto gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”
  • Decreto premi speciali unitari per aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare
  • Decreto gestione Navigazione

Come ricorderete, la revisione delle tariffe INAIL nel 2019 è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi da 1.121 a 1.125.

Come già comunicato con nostra nota del 28 Febbraio 2019, per consentire l’applicazione delle suddette tariffe sono stati differiti al 16 maggio 2019 tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019 (presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni, comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte e pagamento delle prime due rate del premio di autoliquidazione o in unica soluzione).

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018/2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%

Per l’autoliquidazione INAIL  2018/2019, si applicano pertanto disposizioni specifiche sopra richiamate  in deroga alla procedura ordinaria (come meglio specificato sul sito dell’INAIL :

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html ) .

RIDUZIONE DEL COSTO DELL’AUTISTA  

In linea generale, le nuove tariffe, determinano una riduzione dei tassi di rischio da applicare sulle retribuzioni dei dipendenti  ( e quindi una riduzione del costo del lavoro per le imprese)  del 32,72% (dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille).

Nel settore del TRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI, viene superata la distinzione, tra trasporto effettuato con o senza rimorchio e quindi, dal 2019 la classificazione sarà unica e così individuata (“Gestione Artigianato”):

Prima di provare a calcolare gli effettivi benefici che ne potrebbero conseguire per la categoria, occorre ricordare che i TASSI DI TARIFFA per le voci 9121 (veicoli  con rimorchi) e 9123 (veicoli senza rimorchi) della Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, dall’anno  2010,  furono ridotti ( rispetto a quanto originariamente previsto dal D.M.  12.12.2000  recante “ nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali “),  dall’Allegato 2 alla  Delibera INAIL n°48 del 4 Marzo 2009 e pertanto ANTE REVISIONE TARIFFE 2019 RISULTAVANO COSÌ INDIVIDUATI :

Alla luce di quanto premesso, per il trasporto di merci per conto di terzi, la riduzione percentuale del premio è così determinata:

Nel caso del trasporto di merci per conto i terzi, la riduzione media è inferiore al 32,72% annunciato dal Governo ed è pari al 17,25%.

Premesso ciò, di seguito si sviluppa una stima del risparmio di cui potranno beneficiare le imprese di autotrasporto c/terzi sul premio da versare per ogni dipendente autista di livello Q3 – parametro C (Ex 3 Livello Super) ovvero Q2 – parametro F ( Ex 3° Livello), “Gestione Artigianato” :

Per i suddetti livelli, si stima un imponibile retributivo (retribuzione base + lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.) su cui calcolare il premio INAIL pari a: 28 MILA EURO (Ex 3 Super) – 27 MILA EURO (Ex 3°)

Considerato che ante 2019 il premio INAIL era individuato da due ben distinte attività, di seguito si sviluppa il calcolo della riduzione di cui potranno beneficiare le imprese in base alle due diverse classi di rischio: