Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 dell’ 8 febbraio 2019, in materia di trattamento di integrazione salariale e cambio di azienda per un nuovo affidamento del servizio.

Il quesito attiene alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che:

  • L’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, durata che in determinate condizioni può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile;
  • La circolare n. 17/2017  ha chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.
  • Pertanto, qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a  richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.

Anche alla luce delle finalità della norma, il Ministero conclude che in caso di cambio appalto, il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.