La legge di bilancio 2019 ha ridefinito il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 quale regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché siano in possesso dei nuovi requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle nuove cause di esclusione.

Con riferimento ai nuovi requisiti di ingresso al regime agevolativo viene disposto che, a partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti titolari di partita IVA possono accedere al forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiore a 65.000 euro. L’innalzamento della soglia di ricavi a 65.000 euro, uguale per tutte le categorie professionali senza più il range dai 25 mila ai 50 mila euro, prevede sempre l’applicazione ai ricavi o ai compensi prodotti nel periodo d’imposta di un coefficiente di redditività, differenziato secondo la tipologia di attività esercitata sulla base della classificazione ATECO.

Pertanto, sul reddito determinato applicando ai ricavi o ai compensi prodotti nell’anno il coefficiente di redditività si rende applicabile l’imposizione sostitutiva del 15% ovvero del 5%, nel caso di una nuova iniziativa produttiva con riferimento ai primi cinque anni di attività.

Tra i requisiti per l’accesso al regime forfetario dal 2019 viene eliminato:

  • il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti;
  • il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 riguarda la modifica delle cause di esclusione dal regime forfetario, per cui dal 2019 non possono aderire al regime forfetario:

  • i titolari di partita Iva che hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi soggetti titolari del regime forfettario;
  • i titolari di partita Iva la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle false partite Iva che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.

Tali importanti novità al regime forfetario necessitano di opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, motivo per cui sono stati presentati da Rete Imprese Italia alcuni quesiti con l’impegno di comunicarvi la relativa posizione dell’Agenzia.

Altra precisazione di non poca importanza riguarda il fatto che i contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica 2019.