Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze

zuccherine: avviati i registri online

 

Nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, anche i registri di carico e scarico vanno verso la dematerializzazione. Si parte con i REGISTRI DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE.

 

I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio “il (prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio”), anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, nel quale annotare le operazioni (entrate,uscite, utilizzazioni).

 

Per entrate ed uscite si intendono i carichi e gli scarichi di sostanze zuccherine nello stabilimento/deposito (la produzione, le giacenze, i trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le vendite,le perdite).

 

Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti. Le vendite al minuto di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti sono annotate sul registro di carico e scarico distinte per operazione, precisando il nominativo e il recapito dell’acquirente.

Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).

 

Soggetti obbligati alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine:

– i produttori

– gli importatori

– i grossisti

– gli utilizzatori

Tra gli utilizzatori sono esclusi quelli che:

– commercializzano al dettaglio e/o somministrano al pubblico – producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione;

– sono artigiani;

– sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine, tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal competente Ufficio territoriale dell’ICQRF oppure dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione

 

Fase transitoria

– dal 1°marzo al 1°luglio 2015, per i registri delle sostanze zuccherine,sarà possibile passare al formato elettronico, ma è altrettanto concesso continuare con il formato cartaceo;

– dal 1°luglio 2015 saranno utilizzabili solo i registri elettronici.

 

Riferimenti: ICQRF – Disposizioni relative alla dematerializzazioni del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116