L’agenzia delle Entrate ha già diramato le indicazioni operative da seguire  per l’iscrizione immediata nella banca dati VIES, prevista dall’articolo 22 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, meglio noto come “Decreto semplificazioni fiscali”. (vedi Prov. Agenzia entrate 15 dicembre 2014, n. 2014/159941 allegato). 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi colto le difficoltà connesse all’applicazione delle nuove disposizione ed ha risposto all’esigenza di chiarimenti urgenti richiesta da RETE IMPRESE ITALIA (vedi News tributaria del 21 novembre 2014), cogliendo in gran parte i suggerimenti proposti dalla CNA. In particolare:

  1. I soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti la data in cui è stato emanato il Provvedimento in parola abbiano presentato istanza di inclusione, sono inclusi in banca dati a decorrere dalla data di presentazione dell’Istanza (effetto retroattivo a vantaggio dei contribuenti);
  2. l’esclusione dalla banca dati avviene solamente per quei soggetti passivi che risultino non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014.

Per quanto non indicato si rinvia al provvedimento allegato. In fine, si coglie l’occasione per sottolineare che, a breve, verrà emanata una circolare delle politiche fiscali CNA, nella quale sono commentate tutte le disposizioni del “Decreto semplificazioni fiscali”.