Con la DELIBERA N. 1179 DEL 15  novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità, di fronte ad un’Istanza congiunta di parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016, ha affermato che è possibile sanare la carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica.

Poiché secondo la giurisprudenza «nelle  gare  pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in  concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara», per cui «ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza  assoluta sulla  provenienza), anche ai sensi dell’articolo 83, comma 9,  del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di  mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l’elemento della  sottoscrizione» (Così anche la Delibera n.  432  del 27 aprile 2017).