Per i rapporti di conto corrente le banche devono conteggiare gli interessi debitori e creditori una volta l’anno, precisamente il 31 dicembre, nonché al termine del rapporto. Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori (il cosiddetto anatocismo), salvo quelli di mora. Lo chiarisce la CNA del Trentino Alto Adige, dopo aver verificato le novità introdotte dal Decreto 343 del 3 agosto 2016 in attuazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB), su richiesta di diversi associati che hanno segnalato trattamenti diversi dagli istituti di credito locali. Alcune banche, infatti, hanno applicato gli interessi già il 30 giugno, altre, invece, hanno informato i clienti che gli interessi verranno applicati solo il 31 dicembre.

“Finalmente è stata fatta chiarezza – afferma Pino Salvadori, direttore di CNA del Trentino Alto Adige – sull’applicazione degli interessi relativi ai conti correnti e agli affidamenti bancari. Il mondo imprenditoriale, con la CNA in testa, ha spinto fortemente per ottenere una normativa chiara alla quale, adesso, tutti gli istituti di credito devono attenersi. Raccomandiamo agli imprenditori di verificare il rispetto delle condizioni chiarite dal Decreto ministeriale e rimaniamo a disposizione per eventuali interventi sulle banche”.

L’articolo 120, comma 2 del TUB, nel rimettere al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio l’emanazione delle necessarie disposizioni attuative, stabiliva già le condizioni imprescindibili per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (raccolta del risparmio ed esercizio del credito): nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento la periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori deve essere la stessa e comunque non inferiore a un anno. Il conteggio è effettuato il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;  gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto (corrente o di pagamento) e per gli sconfinamenti (anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido):  gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili; il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale, cioè produce interessi ulteriori. L’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Il Decreto 343 del 3 agosto, nel ribadire le norme del TUB, stabilisce che: agli interessi di mora si applicano le disposizioni del codice civile; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Per le aperture di credito regolate su conto, valgono le seguenti disposizioni:

1. gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale;

2. prima che gli interessi maturati divengano esigibili (1° marzo), deve essere comunque assicurato al cliente un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste dal TUB che indicano l’ammontare del debito da interessi (articoli 119 e 126-quater TUB) per estinguerlo.  Il contratto può prevedere termini diversi solo se favorevoli al cliente.

ANATOCISMO. Con clausola espressamente approvata dal cliente, il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente siano impiegati per estinguere il debito da interessi. Con riferimento ai tempi di applicazione delle nuove norme, il Decreto richiede agli intermediari di applicare le stesse, al più tardi, agli interessi maturati dal 1° ottobre 2016. Infine, il Decreto dispone che per l’adeguamento alla normativa dei contratti in corso possa essere utilizzata la procedura di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ius variandi, di cui all’articolo 118 e 126-sexies del TUB), che prevede un preavviso minimo di due mesi entro cui il cliente può esercitare la facoltà di recedere, senza spese, dal rapporto contrattuale.