“Il decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici va verso la giusta direzione”. Lo assicura Emilio Corea, presidente di CNA-SHV Costruzioni e membro del gruppo di lavoro di CNA nazionale per la legge sugli appalti.

Qualificazione – Per valutare i requisiti di qualificazione (come proposto anche da CNA) si torna alle misure di maggior favore per le imprese che prevedono la possibilità di scegliere i 5 migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Tale criterio vale anche per i requisiti aggiuntivi previsti per gli appalti oltre i 20 milioni, dove si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni (anziché tre). Altra novità: si ripristina la norma che consentiva al titolare dell’appalto di utilizzare ai fini della propria qualificazione una percentuale dei lavori realizzata dai subappaltatori.

Direttori tecnici – Con il correttivo arriva la “sanatoria” per i direttori tecnici: viene ripristinata la deroga per i direttori tecnici privi di un titolo di studio idoneo ma che hanno maturato sul campo l’esperienza necessaria.

Rating di impresa – Non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. Inoltre è completamente slegato dal rating di legalità.

Avvalimento – Non sarà più possibile azionare il prestito dei requisiti per sopperire alla mancanza di attestato SOA.

Gare – L’anticipazione del prezzo sarà calcolata sul valore dell’aggiudicazione (più basso) e non più sul valore stimato dell’appalto. Cresce il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate sotto al milione di euro. Per gli interventi fino a 150mila euro si sale da 5 a 10 imprese. Da 150mila ad 1 milione euro si passerà da 10 a 15 ditte. Arriva una novità (proposta da CNA) anche sui criteri di aggiudicazione: sotto al milione di euro le PA potranno utilizzare il massimo ribasso soltanto per interventi dotati di progetto esecutivo.

Pagamenti – Sul fronte pagamenti viene introdotto il paletto che obbliga la PA ad emettere i certificati entro 45 giorni dal SAL. Ciò per evitare la “melina” sul saldo delle fatture nei termini previsti dalle regole europee.

Urbanizzazioni – Importanti novità sul fronte delle urbanizzazioni. Per le convenzioni siglate prima dell’entrata in vigore della riforma (19 aprile 2016) si continueranno ad applicare le vecchie regole. Per l’assegnazione delle urbanizzazioni di importo inferiore alla soglia Ue si seguono le norme previste per il sistema pubblico: procedura negoziata fino a un milione e gara sopra questa soglia, correggendo così la regola che imponeva alle imprese sempre la gara con un sistema più rigoroso di quello imposto alle PA.

Subappalto – Fermo restando che si può subappaltare il 30% della categoria prevalente, nel correttivo sono state recepite due proposte fatte dalle Associazioni di categoria, compresa CNA.  Con la prima viene eliminato l’obbligo di indicare già con l’offerta una terna di imprese cui potranno essere subappaltati i lavori. Con la seconda si prevede anche per i subappalti che il divieto di ribasso sui costi della manodopera vada inteso nel rispetto dei i minimi contrattuali. Non passa invece (al momento) la richiesta delle Associazioni di obbligare le stazioni appaltanti a prevedere sempre la possibilità di subappaltare le lavorazioni entro i limiti previsti. Pertanto, ad ora, prevedere di subappaltare  rimane una facoltà in mano alla Stazione appaltante.

“Al di là della rassegna delle principali novità del decreto correttivo – sottolinea Emilio Corea – rimangono tutt’ora vive le nostre proposte non ancora recepite e sulle quali focalizzeremo la nostra iniziativa politica nei prossimi giorni, di intesa ed in collaborazione con il tavolo nazionale della filiera delle costruzioni”.

Le principali proposte sono le seguenti: per l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale con metodo anti turbativa estendere l’utilizzo di tale  meccanismo fino all’importo di 2,5 milioni di euro; innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è obbligatorio dimostrare la qualificazione SOA. Il gap tra i 150.000 ed i 258.000 euro non ha nessuna giustificazione e rappresenta solo un onere per le Micro e Piccole imprese.