Lo sblocca-cantieri – anche nella versione “riapprovata” dal consiglio dei ministri di ieri – affronta la ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-2017. E lo fa intervenendo – tra le altre cose – sulla procedura di affidamento della riparazione degli edifici privati. La scelta dell’impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura concorrenziale» con la partecipazione di almeno tre imprese iscritte all’apposita anagrafe delle imprese autorizzate a operare nella ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell’articolo 6 del Dl n.189/2016 (il “testo unico” della ricostruzione nel Centro Italia). La nuova norma dello sblocca-cantieri – se il testo sarà confermato – elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene integralmente sostituito, prevede infatti che «la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte all’Anagrafe di cui all’articolo 30». Resta sempre possibile, per il committente privato, negoziare l’incarico a seguito di un confronto tra più proposte. Ma sparisce l’obbligo della «procedura concorsuale».
Istruttoria dei progetti anche ai comuni
Con un’altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati “B” e “C” in base alle schede Aedes). La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione, nell’istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L’intenzione della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti. Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l’esame dei progetti, ma l’ultima firma sull’ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione. Dunque, l’obiettivo della “velocizzazione” cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel caso in cui il vicecommissario si fidi dell’operato del Comune; ma se invece (come appare più probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo.
Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile (Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile modifica della lettera “f” dell’articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale». La principale modifica consiste nell’aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione, mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello nazionale.
Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sotto soglia
Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un’altra modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell’attuale articolo 2 comma 2-bis del decreto legge 189/2016.