Come noto l’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ribalta dal fornitore all’esportatore abituale l’obbligo comunicativo relativo ai dati contenuti nelle lettere d’intento, finalizzate ad evitare l’applicazione dell’Iva in sede di acquisto.

Si modifica, in tal modo, la responsabilità del fornitore che non ha più l’obbligo di comunicare la dichiarazione d’intento all’Agenzia, quanto piuttosto di effettuare una verifica di natura esclusivamente cartolare circa il contenuto della stessa dichiarazione.

Altra modifica operata riguarda il trattamento sanzionatorio riservato alle violazioni commesse dal cedente o prestatore di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1197, che prevede l’applicazione della sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta a carico del cedente o del prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza addebito dell’imposta “prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”.

In tale mutato quadro normativo, a nostro avviso, si sono creati dei dubbi in merito alla punibilità delle violazioni di omessa, nonché di infedele o incompleta comunicazione delle dichiarazioni d’intento commesse nella previgente disciplina per l’applicabilità del principio di “favor rei”, in base al quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” (art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 472/1997).

Al fine di sciogliere ogni dubbio a riguardo, è stata presentata una formale richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate (vedi allegato).

Sarà nostra cura comunicare gli esiti dell’interlocuzione aperta con l’Agenzia delle Entrate.