S. 1328-B

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

AULA

 

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 6 luglio, l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1328-B, in materia di semplificazione del settore agricolo, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

 

Durante l’esame alla Camera invece erano state apportate numerose modifiche al testo.  In particolare, evidenziamo che:

– al Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare, è stato soppressa la disposizione in tema di contraffazione alimentare.

– Nel Titolo II, relativo alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica,   sono cambiati in parte l’oggetto e i criteri della delega riguardante il riordino – e non la riduzione – di enti, società e agenzie vigilati dal MIPAAF e il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori.

– Al Titolo III, in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari,  è introdotto un articolo secondo cui per i contratti di rete nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica (art. 17).

– Al Titolo IV, che riguarda singoli settori produttivi, sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (artt. da 23 a 30), mentre sono stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38) relativi a diversi comparti (birra artigianale, apicoltura, funghi, prodotti ittici).

– Il Titolo V  non ricomprende più le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, ma introduce disposizioni in materia dei rifiuti agricoli.

 

Il Vice Ministro delle politiche agricole Olivero, intervenuto in Aula, sottolineando  che l’agricoltura è in crescita,  ha richiamato i punti più qualificanti del Collegato agricolo: semplificazione e riordino della normativa, norme sui contratti di rete, utilizzo dei fondi europei, ricambio generazionale, efficientamento degli enti vigilati dal Ministero, misure specifiche per le aree di montagne e per i settori del pomodoro, del riso, della birra.

 

Nell’ambito dell’esame in Aula, tutte le proposte emendative presentate sono state respinte.

Sono invece stati accolti dal Governo ordini del giorno in tema di definizione di birra artigianale:

 

  • odg n. G35.100 del relatore Formigoni;  
  • odg n. G35.101 dei senatori Dalla Tor (AP), Pignedoli (PD), Panizza (Aut) e Marinello (AP), suggerito da CNA;
  • odg n. G35.102 del sen. Dalla Tor (AP) e altri.

 

tra le misure segnaliamo:

  • la  Delega al Governo di adottare entro un anno un decreto legislativo al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d’impresa agricola nonché lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura.
  • La disciplina delle forme di affiancamento sarà tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  • a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
  • b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
  • c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

 

  • 1) la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
  • 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
  • 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
  • d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
  • e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola;
  • f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
  • g) prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
  • h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
  • i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
  • l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli.