Con l’allegata Ordinanza la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale «L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo) … ».

Nel caso di specie, però, l’eccezione secondo cui «il CCNL di settore avrebbe consentito l’espletamento di un numero di ore e giornate inferiori a quello indicato dall’INPS nel verbale» non ha avuto rilievo in quanto il CCNL “per lavoratori addetti alla piccola e media industria” non era stato depositato unitamente al ricorso come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.