L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, come chiesto dalla CNA (cfr Notizia del 26 gennaio 2016), che l’obbligo di trasmissione telematica delle spese funebri, riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse in relazione all’evento funebre dai soggetti esercenti l’attività di “servizi di pompe funebri e attività connesse” di cui al codice ATECO 96.03.00.

Con una specifica FAQ l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che non sono tenuti all’invio dei dati relativi alle spese funebri previste dal decreto 13/1/2016 i fioristi, i marmisti/edili, tipografie, ecc. che fatturano beni o prestazioni direttamente ai familiari del defunto.

L’Agenzia delle entrate motiva tale interpretazione, con la finalità di evitare che ulteriori oneri amministrativi riguardino una platea indefinita di soggetti, senza apportare valore aggiunto sostanziale alla dichiarazione precompilata.

Infatti, il limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro,  può essere facilmente superato già dalla fattura emessa dall’impresa di onoranze funebri ed, in ogni caso, le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre.