In una lettera a firma congiunta indirizzata al Presidente ANAC Raffaele Cantone, Carmine Battipaglia, Angelo Carlini e Claudio Pavan, Presidenti rispettivamente di CNA Installazione Impianti, Assistal e Confartigianato Impianti hanno sollevato il problema dell’accordo, promosso dal commissario straordinario del Governo On. De Micheli e siglato dalle parti sociali del settore dell’edilizia e dai Ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture, inerente la “congruità” contributiva negli appalti, pubblici e privati, relativi alla ricostruzione nelle zone colpite dalla crisi sismica iniziata nell’agosto 2016.

 

E’ un accordo – si legge nella nota – che non tiene assolutamente conto delle specificità contrattuali e sindacali del settore impiantistico in quanto sono infatti citati esclusivamente protocolli d’intesa,  accordi, circolari e verbali che coinvolgono associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori edili. In nessuna parte vi sono richiami al settore dell’impiantistica ed alle loro organizzazioni sindacali ed imprenditoriali”.

 

Nel testo del protocollo viene infatti specificato che nonostante il possesso del DURC sia obbligatorio per “le imprese affidatarie, in appalto o subappalto, dei lavori per la ricostruzione pubblica e per quella privata” e che il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC Congruità) “deve essere posseduto per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e  per quelli relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro”, “la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera viene effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio”. In pratica, si estendono a tutte le imprese, di qualsiasi comparto, e quindi anche a quelle impiantistiche,  strumenti contrattuali esclusivi del settore edile.

 

Più avanti in parte ci si corregge affermando “per le imprese subappaltartici ed i lavoratori autonomi non afferenti il comparto dell’edilizia l’incidenza della manodopera sui lavori dalle stesse eseguiti viene certificata dal Direttore dei Lavori…”.

 

A parte il singolare ed esclusivo richiamo alle imprese ‘subappaltatrici’, come se una impresa impiantistica non potesse mai essere l’impresa affidataria dell’appalto – è affermato nella lettera unitaria delle associazioni impiantistiche –  lasciare al Direttore dei Lavori la facoltà di determinare l’incidenza della manodopera ci sembra consentirgli una eccessiva discrezionalità”.

 

Una conferma del ruolo di secondo piano in cui l’accordo relega le imprese “non afferenti il settore edile” la si ha  quando si afferma che le imprese appaltatrici “sono obbligate sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori, all’iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa  del luogo dove si eseguono gli stessi”. In pratica, una impresa appaltatrice (che può anche essere “non afferente al settore edile”), secondo il testo dell’accordo si deve obbligatoriamente iscrivere alla Cassa Edile/Edilcassa.; nel caso di una impresa impiantistica significa una chiara violazione dell’ambito di applicazione del CCNL che applica (meccanica).

 

Inoltre, è scritto nell’accordo, i beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica sono tenuti ad inviare alla USR o a verificare la presenza del  “documento rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa  che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC Congruità). Inoltre, il monitoraggio dell’applicazione del DURC è affidato “a gruppi di lavoro (…) con la partecipazione di rappresentanti del sistema delle Casse Edili/Edilcasse”.

 

È del tutto evidente – prosegue la nota –  che simili disposizioni non possono certo essere applicate dalle imprese impiantistiche che non riconoscono contrattualmente le Casse Edili/Edilcasse come proprio strumento bilaterale.  Di conseguenza, per avere validità ed applicabilità al settore impiantistico – conclude la lettera – qualsiasi adempimento in termini di regolarità e ‘congruità’ contributiva non deve in alcun modo prevedere il coinvolgimento delle Casse Edili/Edilcasse; per le imprese impiantistiche il DURC non può che essere rilasciato da INPS ed INAIL così come prevede la legislazione vigente”.

 

E quale sia il CCNL di riferimento per le imprese impiantistiche lo hanno ribadito recentemente ed in maniera inequivocabile CNA Installazione Impianti, le altre associazioni artigiane, FIOM/CGIL, FIM/CISL e UILM/UIL  in occasione del rinnovo del CCNL area Meccanica siglato lo scorso 28 aprile:  “Con la sottoscrizione di questo accordo – ha dichiarato Carmine Battipaglia Presidente CNA Installazione e Impianti – abbiamo riaffermato con forza e chiarezza, anche con una dichiarazione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali, che per tutte le imprese del settore della installazione di impianti, cosi come classificate dal DM 37/08, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento è il CCNL Area Meccanica. Qualsiasi riferimento ad un ipotetico e non meglio identificato ‘contratto di cantiere’ è totalmente fuori luogo e privo di alcuna attinenza, anche contrattuale, con la  realtà del settore impiantistico”.