DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
(Entrata in vigore: 02/04/2017)

 

Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, riguarda gli alimenti e in particolare gli imballaggi, gli incarti, i materiali di trasporto, e tutto ciò che ha a che fare indirettamente con i prodotti alimentari. In particolare è stata introdotta una serie di sanzioni per chi non utilizza le cautele previste dalla legge.

Il meccanismo previsto dalla legge contempla una prima fase in cui, se la violazione viene ritenuta episodica o di lieve entità, l’autorità amministrativa di controllo effettua una semplice diffida ad ottemperare agli obblighi.

In caso di recidiva, di mancata ottemperanza, o in caso la violazione sia sistematica e di grave entità, scatta la sanzione.

Vediamo quali operatori sono interessati:

  • Chi produce, vende, o utilizza materiali destinati a venire in contatto con prodotti alimentari (imballaggi, confezioni, incarti, etichette, contenitori, recipienti, buste, ecc.).

Le sanzioni:

  • Per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione: da 10.000 a 30.000 euro,
  • Per l’inosservanza degli obblighi di etichettatura in lingua italiana: da 1500 a 15.000 euro,
  • Per chi viola gli obblighi in materia di rintracciabilità: da 3000 a 25.000 euro,
  • Per chi viola le norme di buona fabbricazione previste dal regolamento Ce 2023/2006: da 1500 a 40.000 euro (Le Norme di Buona Preparazione (o Fabbricazione) o Good Manufacturing Practices (GMP) sono costituite da un insieme di regole che descrivono i metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per assicurarne gli standard di qualità appropriati. Componente fondamentali delle GMP sono: 1) documentare, tramite apposite registrazioni, ogni aspetto del processo, ogni attività ed ogni operazione; 2) utilizzare personale che abbia ricevuto un’apposita formazione; 3) occuparsi attivamente di pulizia e sanitizzazione 4) verificare con regolarità il buon funzionamento degli strumenti e dei macchinari 5) validare i processi; 6) gestire i reclami,
  • Chi viola le norme in materia di cosiddetti “oggetti attivi e intelligenti” (ovverosia le cosiddette atmosfere modificate, generalmente usate per carne, frutta, verdura, merendine ecc.) previste dai regolamenti CE 1935/2004 e 450/2009: sanzioni da 4000 a 60.000 euro,

Violazione delle norme in materia di fabbricazione e utilizzo di prodotti plastici: da 1500 a 60.000 euro:

  • se la violazione riguarda materiali in plastica riciclata: da 6000 a 60.000 euro,
  • se la violazione riguarda derivati epossidici (ovverosia le sostanze utilizzate per colorare i contenitori in metallo con cui si conservano gli alimenti): da 5000 a 60.000 euro

La normativa di riferimento su cui il provvedimento va ad incidere è costituita dai seguenti regolamenti:

  • regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti,
  • regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti,
  • regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari,
  • regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.