Il pane precotto e congelato va pre-confezionato prima di essere messo in vendita per differenziarlo dal pane fresco.

 

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131   Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato»

CNA Agroalimentare considera molto positivamente quanto stabilito da questo decreto  da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In sostanza il decreto definisce panificio:

” l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. “

Definisce pane fresco il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al
congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri
trattamenti aventi effetto conservante. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Definisce Pane conservato o a durabilita’ prolungata, che trova la CNA assolutamente d’accordo a tutela del consumatore finale, il pane non preimballato ( venduto sfuso) ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi
informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il
metodo di conservazione utilizzato, nonche’ le eventuali modalita’ di conservazione e di consumo.
Particolare importante è che al momento della vendita, il pane per il quale e’ utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.

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Disposizione transitoria

1. E’ consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente
regolamento per 90 giorni ( 17/02/2019) a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

 

GAZZETTA UFFICIALE n. 269 del 19 novembre 2018 –  Entrata in vigore del provvedimento 19 dicembre 2018