L’Inps, con il Messaggio n. 3616 del 20 settembre 2017 fornisce chiarimenti sull’abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991 ed in particolare sulle modalità d’applicazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, dopo l’abrogazione del suddetto articolo 11 (dal 1° gennaio 2017), chiarendo che la sua applicazione si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, se impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento è avvenuto dopo il 31.12.2016.

Stando al messaggio di cui sopra “A seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”, che, “con la nota m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017” ha fornito precisazioni sulla propria precedente circolare n. 16 del 20.04.2016.

Sulla base di tali precisazioni «l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.

Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.

Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:

“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.” »