INAIL – Circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 recante Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Dopo aver richiamato l’attuale quadro normativo, ed in particolare il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016 “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)” [su cui vedi la ns. news Nuovo decreto per estendere la competenza delle casse edili anche sulle imprese non edili che applicano i contratti edili] e la Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 novembre 2016, n. 33 avente a oggetto: “decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – DURC on line”, l’Istituto specifica:

 

– Per quanto riguarda la Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia «il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile»; ciò in quanto «l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro

– Per quanto riguarda la Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali​ «è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura