Il decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50 (articolo 58) ha risolto un problema di doppia imposizione nell’ambito del regime IRI in caso di fuoriuscita o di cessazione dell’attività, che rischiava di inficiarne la convenienza.
In particolare, è stato disciplinato il trattamento fiscale spettante alle somme prelevate attingendo alle riserve di utile formatesi in vigenza di regime, precisando che, in caso di fuoriuscita dal regime IRI o in caso di cessazione dell’attività, sarà riconosciuto all’imprenditore, ai collaboratori o ai soci un credito d’imposta di importo pari all’imposta sostitutiva IRI già versata, così da evitare una doppia imposizione.
E’ vero, infatti, che prima della modifica normativa, la distribuzione di riserve generate in costanza del regime IRI, avvenuta dopo la fuoriuscita dal regime per scelta o cessazione dell’attività, subiva una doppia imposizione perché a fronte della tassazione IRPEF di tali somme in capo al soggetto che preleva, non vi è la possibilità di recuperare l’IRI pagata al momento della formazione del reddito d’impresa a causa dell’assenza di un reddito IRI da cui dedurre la somma distribuita. Da qui il riconoscimento del credito d’imposta pari all’IRI già versata.
Viene in tal modo accolta la richiesta della Confederazione che nelle opportune sedi istituzionali aveva richiesto che venisse evitata la doppia imposizione al fine di rendere conveniente l’accesso al regime (vedi Circolare 8 marzo 2017, n. 2, paragrafo 4.2)