La normativa europea sull’etichettatura ha fissato il principio che “Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano...”. L’etichetta del prodotto è in genere lo strumento che consente al consumatore di ottenere le informazioni: essa rappresenta una sorta di carta d’identità dell’alimento. Ma l’etichetta è anche uno strumento che il marketing aziendale utilizza per promuovere il prodotto, proponendo spesso messaggi che esaltano le qualità dello stesso e le differenze rispetto ai concorrenti. In pochi centimetri quadrati, quindi, si confrontano due esigenze: quella del produttore, che vuole promuovere adeguatamente il proprio prodotto ed il proprio brand, differenziandolo dagli altri, e quella del consumatore, che vuole conoscere esattamente ciò che sta acquistando. Conciliare le due esigenze è l’obiettivo della legislazione europea e dei conseguenti controlli, anche relativamente la commercializzazione dell’olio di oliva. La “Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva”, giunta alla sua seconda edizione, vuole fornire agli operatori del settore uno strumento per commercializzare l’olio di oliva in modo corretto e positivo per il consumatore e per il produttore, sia con riferimento alle indicazioni obbligatorie in etichetta che a quelle facoltative. Gli Ispettori Roberto Ciancio e Roberta Capecci, che hanno redatto la Guida, sono da anni punto di riferimento all’interno dell’ICQRF per le tematiche dell’etichettatura e hanno aggiornato la Guida cercando di renderla ancora più fruibile e operativa, oltre che aggiornata con le ultime novità normative. La Guida si affianca all’altro strumento prodotto dall’ICQRF a supporto degli operatori dell’olio di oliva, gli “Esempi di compilazione” relativi alla tenuta del registro telematico degli oli, disponibile, come la Guida, sul “Portale dell’Olio d’Oliva” del SIAN e redatto sempre dagli Ispettori Ciancio e Capecci. Prosegue così lo sforzo dell’ICQRF, una delle Autorità antifrode a livello mondiale come numero di controlli, nel favorire i corretti comportamenti degli operatori e l’informazione dei consumatori. Solamente nel settore dell’olio, nel 2018 ICQRF ha svolto oltre 6.600 controlli ispettivi e analitici, verificando 3.167 operatori. Numerose delle irregolarità riscontrate hanno riguardato proprio l’etichettatura e l’auspicio è che la lettura della Guida possa ridurre il numero di irregolarità riscontrate.

Unico dubbio il richiamo al dlgs 147/2017 relativo alla sede dello stabilimento o di confezionamento, come oramai accertato l’Italia non ha mai notificato a Bruxelles, per cui di fatto il dlgs è giuridicamente inapplicabile.Ci auguriamo che non si provveda a sanzionare le aziende, in quanto la mancata notifica rappresenta una violazione delle regole che vigono in Europa fin dal lontano 1983, in tema di notifica obbligatoria dei progetti di norme tecniche nazionali che incidano su produzione e commercializzazione delle merci (nonché sulla fornitura di servizi, entro certi limiti). L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento rappresenta perciò una notizia utile, all’insegna della trasparenza nei confronti del consumatore, ma non è obbligatoria. Ciò a causa della carenza di vigenza ed inefficacia del D.lgs 145/2017.