Testo unico del vino: il nuovo quadro normativo per il settore vitivinicolo

La legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla Disciplina organica della coltivazione delle vite e della produzione e del commercio del vino, meglio conosciuta come Testo unico del vino, è entrata in vigore il 12 gennaio 2017 e costituisce la disciplina nazionale di riferimento del settore vitivinicolo italiano. Essa, infatti, ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, la legge 20 febbraio 2006, n. 82 e il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, razionalizzando, semplificando e innovando la disciplina vitivinicola nazionale. Da qui, nasce l’idea di una Guida al Testo unico del vino, per fornire a quanti interessati uno strumento di lettura facile e immediato che consenta un primo approccio alle novità normative introdotte. Nella guida sono riportati tutti gli articoli del Testo singolarmente commentati uno ad uno, evidenziando le novità introdotte. Per le disposizioni sanzionatorie si è preferito tratteggiare esclusivamente i punti salienti delle scelte compiute dal legislatore, rimandando a una lettura puntuale delle singole disposizioni, nonché alla circolare n. 1522 del 30 dicembre 2016 dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). Infine, la Guida si arricchisce di una scheda di approfondimento sulle novità per l’annualità 2017 in materia di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

A un anno esatto dall’entrata in vigore del sistema autorizzativo per gli impianti viticoli, che, secondo quanto disposto dal regolamento Ue n. 1308/2013, dal 1° gennaio 2016 ha sostituito il regime dei diritti di impianto e alla luce dell’andamento delle richieste di autorizzazioni pervenute nel corso della prima annualità cli applicazione, l’Italia ha stabilito di introdurre una serie di misure correttive per meglio indirizzare la distribuzione di dette autorizzazioni. Infatti, per il primo anno di attuazione del sistema, si era deciso di non introdurre alcun criterio di priorità, procedendo a una distribuzione pro rata e come unico criterio di ammissibilità era stato stabilito che il richiedente disponesse di una superficie agricola non inferiore a quella per cui veniva richiesta l’autorizzazione. In tale quadro normativo si è registrato il noto esubero di richieste di autorizzazioni per il nuovo impianto per oltre 67.000 ha, a fronte dei 6.376 ha disponibili, corrispondenti all’1% della superficie vitata nazionale.

Un’importante novità riguarda, altresì, l’introduzione di taluni criteri di priorità: in particolare, viene concessa la possibilità alle Regioni di destinare il 50% del plafond regionale a una assegnazione sulla base di uno o più criteri di priorità elencati e il restante 50% attraverso il meccanismo del pro rata. Le Regioni, quindi, possono scegliere se avvalersi di questa facoltà o se distribuire tutto il plafond regionale attraverso il meccanismo del pro rata. Infine, sempre allo scopo di evitare fenomeni speculativi, il nuovo decreto introduce una sorta di franchigia o garanzia, unitamente a un tetto massimo, agli ettari concedibili. Il meccanismo da applicare è il seguente: nelle Regioni in cui le richieste ammissibili dovessero superare il plafond regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Inoltre, nelle Regioni in cui le richieste ammissibili dovessero superare di almeno tre volte il plafond regionale, la Regione può fissare un limite massimo di ettari per domanda, ai fini del calcolo delle assegnazioni. La comunicazione ai richiedenti verrà fatta per il tramite del Bollettino Ufficiale regionale e la data di pubblicazione dello stesso costituirà il termine temporale cui far riferimento per tutti i successivi adempimenti.