Con il provvedimento n. 94624 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dopo quanto già disposto in tema di ravvedibilità di plusvalenze rateizzate (vedi News del 10 giugno 2015), si allarga il campo di operatività delle previsioni contenute nell’ultima legge di stabilità (cfr articolo 1, commi 634 e 635 della legge 190/2014).

Questa volta i destinatari delle missive sono tutti i soggetti passivi IVA, quindi, sia i contribuenti titolari di reddito d’impresa sia i lavoratori autonomi a cui l’Agenzia delle entrate comunicherà tramite posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria, ma solo nel caso di indirizzo PEC non attivo, le informazioni riguardanti possibili anomalie risultanti dallo spesometro e dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770).

In sostanza, il contribuente riceve una lettera dal fisco quando dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia dalla controparte IVA (clienti) risulterebbe che il destinatario della missiva abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare ricavi conseguiti. Nello specifico, dall’incrocio dei dati comunicati tramite spesometro, l’anomalia emergerà quando l’ammontare degli acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi del contribuente segnalato non coincidono con l’ammontare delle operazioni attive indicate da questi nella propria dichiarazione IVA.  Relativamente, invece, ai compensi certificati dai sostituti d’imposta, emergerà l’eventuale mancata o infedele inclusione nella dichiarazione del percettore (lavoratore autonomo) di quanto indicato nei modelli 770 dai sostituti d’imposta.

Dal testo del provvedimento si desume che i primi avvisi telematici riguardano le eventuali anomalie relative al periodo d’imposta 2011 (Unico 2012).

Sarà nella piena facoltà del contribuente la scelta tra ravvedersi oppure instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, qualora non ritenesse corrette le segnalazioni ricevute. Preme evidenziare che, a differenza di quanto annunciato dal direttore dell’Agenzia con provvedimento n. 2015/71472, ove si prevedeva e garantiva l’utilizzo di mezzi telematici anche nelle comunicazioni del contribuente verso l’Agenzia, nello specifico “mediante invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate riportati nella comunicazione stessa”, il provvedimento in commento, invece, fa riferimento ai desueti mezzi telefonici, per di più in giorni ed ore prestabilite.

Inoltre, proprio in questi giorni, abbiamo avuto segnalazioni di lettere che contestano ai contribuenti anomalie derivanti dall’incrocio dei dati da spesometro, prive di fondamento. Ci riferiamo, in particolare, alle comunicazioni inviate ai contribuenti che operano nel settore dell’autotrasporto. In questi casi, infatti, la segnalazione (errata) di non allineamento dei dati deriva dal fatto che la procedura automatizzata non considera la possibilità concessa ai trasportatori di cose conto terzi di registrare le fatture messe nel trimestre successivo (cfr articolo 74, comma 5 del DPR n. 633/1972). Pertanto, le fatture emesse nell’ultimo trimestre sono (correttamente) indicate nella dichiarazione Iva dell’autotrasportatore dell’anno successivo a quello di emissione, mentre i clienti dell’autotrasportatore riportano (correttamente) tali operazioni nell’anno di ricevimento.

Su questi problemi è stato aperto, da subito, un dialogo con l’Agenzia delle entrate al fine di evitare per il futuro errori di massa quali quelli sopra specificati, riguardanti gli autotrasportatori di cose per conto terzi e di rivedere e sistematizzare i sistemi di comunicazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate.  Ricordiamo, infatti, che una delle priorità prevista dall’ultima legge di stabilità è proprio quella di “introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria” che il provvedimento in commento disattende.

Il provvedimento precisa, poi, che le medesime informazioni fornite al contribuente saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. A tal proposito, ci auguriamo che la correzione dell’avviso, a fronte di un comportamento attivo del contribuente (o perché ha provveduto a modificare talune informazioni errate in possesso dell’Amministrazione o perché si è ravveduto) sia automatico al fine di evitare controlli da parte della GdF conseguenti ad avvisi telematici privi di elementi contestabili.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al provvedimento allegato.