Nel quadro “DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO” del modello Certificazione Unica 2016, come per gli anni precedenti, è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nell’anno di riferimento della CU – 2015 – sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle predette detrazioni soggettive.
Ciò premesso, le istruzioni per la compilazione delle CU/2016 quest’anno, riportano anche la richiesta dell’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico. Tale nuovo e non previsto adempimento è finalizzato alla corretta attribuzione tra i coniugi, degli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, in funzione della precompilazione del modello 730/2016.
Da più parti è stato richiesto quali possano essere gli aspetti sanzionatori inerenti la mancata indicazione del citato dato. Al riguardo vale la pena evidenziare che il sostituito ha l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro i dati dei familiari fiscalmente a carico (art. 23, comma 2, lett. a) del D.P.R. 29/9/73 n. 600) mentre nessun obbligo è previsto in relazione al coniuge non fiscalmente a carico.
Pertanto si è dell’avviso che nessuna sanzione possa essere comminata ai sostituti che non indicheranno il citato dato nella CU. In tal senso depone anche il comunicato stampa del 15 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate in merito all’approvazione della CU in cui viene affermato che “Per permettere all’Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.” Quindi, se nonostante la richiesta effettuata dai datori di lavoro il dipendente non fornisce l’informazione citata, l’assenza della stessa non potrà determinare l’applicazione di sanzioni.