Inps, al via l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo

Con l’attivazione delle procedure, stabilite da una circolare Inps, parte l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, la cosiddetta Alas.

Dal primo gennaio 2022, infatti, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo, (specificamente identificati) che perdono il lavoro involontariamente è prevista la nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e introdotta dal decreto sostegni-bis.

L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile in base a un preciso calcolo stabilito dalla legge.

“Grazie all’impegno dell’Inps e del Ministero del Lavoro – ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini – entra finalmente in vigore l’Alas. Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo che sono state fortemente colpite dagli effetti della pandemia”.

“E’ stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali – spiega il presidente dell’Inps Pasquale Tridico – in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni”.

Cos’è

L’Alas è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40.

Tali importi soglia saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

A chi è rivolta

L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo come individuati all’articolo 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 che abbiano i seguenti requisiti:

  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’APE sociale.
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
  • Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
  • Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.

L’indennità Alas, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola), non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.

La domanda

La domanda deve essere presentata online entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato. Il Patronato Epasa – Itaco è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, basta prendere appuntamento presso la sede più vicina consultando il sito www.epasa-itaco.it