La CNA ha presentato istanza di Interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 100-108 e 113-114, che prevede un esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo quanto disposto dalla normativa in oggetto, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Tra le diverse condizioni dettate per la spettanza dell’esonero, la normativa in oggetto prevede espressamente che, alla data della prima assunzione incentivata, i lavoratori «non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (…)».

Sulla materia è intervenuta la Circolare INPS n. 40/2018, che al punto 5 afferma in via interpretativa che non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova, ovvero per dimissioni del lavoratore, in quanto, nonostante la previsione del periodo di prova, il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.

Si tratta di una soluzione interpretativa dell’Inps, mutuata in continuità con precedenti orientamenti di prassi (Inps, circolare n. 178/2015 e n. 57/2016), che, tuttavia, intervenivano su norme (l. 190/2014 e l. 208/2015) che contemplavano un’efficacia preclusiva del precedente rapporto a tempo indeterminato, seppur risolto per mancato superamento del periodo di prova, limitata ai soli 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata.

Viceversa, tale lettura di prassi, se applicata alla normativa oggetto della presente istanza di interpello, produce un effetto preclusivo a danno del lavoratore perdurante per l’intera vita lavorativa dello stesso, in quanto, a differenza delle precedenti leggi sopra richiamate, la nuova normativa non prevede alcuna limitazione temporale rispetto alla facoltà di accesso all’esonero con riferimento a lavoratori che siano stati già occupati a tempo indeterminato.

Per questo motivo, la CNA ha proposto al Ministero di adottare la seguente soluzione interpretativa: “L’esonero contributivo di cui Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 100-108 e 113-114 si applica comunque qualora il lavoratore, alla data della prima assunzione incentivata, abbia avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova. In altri termini, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero in oggetto gli eventuali periodi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si siano risolti per mancato superamento del periodo di prova.”

Le motivazioni addotte a sostegno di questa interpretazione sono le seguenti:

1) Durante il periodo di prova, potendo le Parti recedere liberamente dal contratto, il rapporto di lavoro non è perfettamente stabile come dimostra il fatto chesolo al termine della prova l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità. Si chiede se sia possibile considerare, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il rapporto risolto per mancato superamento del periodo di prova come condizione non ostativa, in quanto non propriamente da considerarsi come stabile contratto a tempo indeterminato sin dall’origine.

2) D’altronde, non sono considerate condizione ostative al riconoscimento dell’agevolazione i periodi di apprendistato anteriori all’assunzione non proseguiti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche per volontà del datore di lavoro. A ben vedere, in quest’ultimo caso, sebbene il rapporto di apprendistato sia a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato, il legislatore ha inteso differenziare l’ipotesi in cui il lavoratore non prosegue il rapporto al termine del periodo di apprendistato dall’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato prosegue in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (solo questa seconda casistica è ostativa al riconoscimento all’agevolazione), tutelando la posizione del lavoratore che non viene confermato dal datore al termine del periodo formativo, in una situazione di libero recesso ex art. 2118 c.c.

Si potrebbe, pertanto, ravvisare una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratore licenziato durante il periodo di prova e lavoratore non confermato al termine del periodo di apprendistato, nel caso in cui solo a discapito del primo trovi applicazione la causa ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.

3) Da ultimo, la finalità esplicita della norma in esame è quella di «promuovere forme di occupazione giovanile stabile» e, in considerazione di tale ratio, in via di prassi è stata espressamente prevista una deroga ai principi generali di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 150/2015. Anche su tale piano, che prende in considerazione le finalità perseguite dalla norma agevolativa che conferiscono alla stessa carattere di specialità, si potrebbe ravvisare una irragionevole penalizzazione nei confronti del lavoratore che, seppur assunto a tempo indeterminato, sia stato liberamente licenziato durante il periodo di prova.