Il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridisegnato il sistema delle sanzioni penali-tributarie. Riforma che, alla luce del principio del “favor rei”, non ha degli effetti solamente sui reati commessi successivamente al 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della riforma), ma anche con riferimento ai reati già commessi nonché sui giudizi in corso.
In particolare il legislatore della riforma ha aumentato le soglie di punibilità di alcuni reati e ha introdotto nuove fattispecie perseguibili penalmente, quale ad esempio l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta.
Inoltre sono state previste anche specifiche cause di non punibilità: il pagamento integrale di quanto dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado depenalizza i reati di omesso versamento ed indebita compensazione, così come l’infedele ed omessa dichiarazione non sono punite se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti integralmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Alla luce di queste importanti modifiche, a nostro avviso, è importante fare il punto sulle nuove fattispecie, per poi concentrare l’attenzione sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni penali commesse dai propri assistiti, chiamati in causa dall’istituto del concorso nelle violazioni penali. Da questo punto di vista è importante anche ricordare l’istituto della corresponsabilità nelle violazioni amministrative tributarie al fine di effettuare un’analisi comparata dei due istituti.

Il nostro obiettivo è quello di approfondire gli eventuali rischi di natura sanzionatoria amministrativa o penale tributaria in cui possono incombere le nostre strutture sul territorio che erogano i servizi fiscali per le violazioni commesse dai propri assistiti.

 

VIDEOCONFERENZA

 

“LA CORRESPONSABILITA’ DEGLI INTERMEDIARI NELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.”

 

il 24 ottobre 2016 (ore 9.30 -13,00)

 

La videoconferenza avverrà presso la sede della CNA-Nazionale in P.zza Mariano Armellini, 9/A – Roma, su piattaforma CNA-Interpreta. Tutte le sedi territoriali della CNA che ritengono opportuno e che hanno una sala attrezzata anche per ricevere degli ospiti facenti parte sempre del circuito CNA, possono chiedere il collegamento alla videoconferenza inviando una Mail al seguente indirizzo: polfis@cna.it   

Pertanto, è importante riportare nella Mail le seguenti informazioni:

  1. nome e cognome della persona della CNA-locale incaricata dell’organizzazione della videoconferenza;
  2. Indirizzo preciso della sede dove è previsto il collegamento alla videoconferenza;
  3. numero telefonico per le eventuali informazioni;
  4. indirizzo MAIL di riferimento.

Per motivi organizzativi le Mail dovranno riportare il seguente oggetto: “LA CORRESPONSABILITA’ DEGLI INTERMEDIARI NELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.”