Il decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50  (articolo 56) ha eliminato i marchi d’impresa dall’alveo dei beni immateriali per i quali è possibile usufruire del regime agevolativo del Patent box introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comme da 37 a 45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L’esclusione riguarda solamente le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016, quindi per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare, i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi d’impresa non saranno più detassabili a partire dal 2017. Le opzioni esercitate durante i primi due periodi d’imposta di applicazione del Patent Box, vale a dire nel 2015 e nel 2016, invece, continueranno ad essere valide per l’intero quinquennio, ma non oltre il 30 giugno 2021.

L’esclusione dei marchi d’impresa si è resa necessaria al fine di adeguare la disciplina italiana alle linee guida OCSE e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nell’Action 5 del piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) che prevedeva, appunto, l’esclusione dei marchi d’impresa e del know how tra i beni agevolabili ed impediva, dopo il 30 giugno 2016, nuove ammissioni al regime Patent box che non fossero conformi alle regole del nexus approch contenute nel medesimo documento (vedi Notizia del 21 giugno 2016).

Si tratta, tuttavia, di un adeguamento solo parziale posto che dai beni immateriali ammessi ad usufruire del Patent box, elencati nel comma 39 della Legge 190/2014, sono stati cancellati soltanto i marchi d’impresa ma non anche il Know how.