I dubbi operativi presentati all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, con la recente nota congiunta CNA-Confartigianato del 12 luglio 2017 (si veda News 13 luglio 2017), in merito all’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR per l’utilizzo in compensazione del credito di importo superiore a 5.000 euro, sono stati dipanati dalla stessa Agenzia con apposita risposta ricevuta nella giornata di ieri (in allegato).
In particolare, con riferimento alla possibilità di presentare una istanza IVA TR integrativa con visto laddove si proceda solo in un secondo momento all’utilizzo effettivo del credito in compensazione l’Agenzia ha risposto che il visto di conformità è obbligatorio “se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”.
Non vi è, dunque, a detta dell’Agenzia alcuna correlazione tra l’obbligo del visto e l’effettivo utilizzo del credito in compensazione, dal momento che il contribuente può destinare l’eccedenza di credito in detrazione senza presentare il modello IVA TR.
Tuttavia, è stato anche precisato che qualora, per errore, non sia stato posto un visto di conformità su una istanza che evidenzia un credito superiore a 5.000 euro, è comunque possibile compensare per un importo inferiore a 5000 mila euro senza apporre il visto. Se si vuole compensare l’intero ammontare del credito superiore a 5.000 euro, al contrario, occorre procedere all’invio di un modello IVA TR “integrativo” con il visto, barrando la casella “modifica istanza precedente”.
In secondo luogo l’Agenzia precisa che il limite di 5.000 euro annui per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.
In linea con tale posizione l’Agenzia precisa, inoltre, che l’importo indicato sull’istanza relativa al 1° trimestre concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.
Altra questione sollevata, nella nota presentata all’Agenzia, riguarda i soggetti che possono apporre il visto di conformità e se tra questi rientrano anche i dipendenti delle società di servizi iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ma privi di partita Iva.
A riguardo l’Agenzia ha precisato, sulla base di una interpretazione letterale delle norme di riferimento, che le attività di tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione possono essere ricondotte al professionista, quantunque svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente.
L’attività di apposizione del visto di conformità, secondo l’Agenzia delle Entrate, richiede l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.