Con una recente risposta ad un interpello inizialmente presentata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate ha dato le seguenti indicazioni in materia di sismabonus ed eventuale cumulabilità delle detrazioni fiscali:

  • In relazione alla possibilità di fruire della detrazione del 70% (sismabonus per passaggio ad una sola classe di rischio sismico inferiore) in 10 quote e non in 5 l’Agenzia «fa presente che la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, se la contribuente intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate. Resta ferma la possibilità di avvalersi della detrazione ai sensi della lettera i), dell’art. 16-bis del TUIR, fruendo della  detrazione al 50 per cento della stessa spesa da ripartire in 10 rate dello stesso importo.».
  • Riguardo alla « possibilità di ritenere che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l’intevento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati » l’Agenzia « ritiene che il principio sia applicabile anche per gli interventi antisimici » e quindi può essere applicata l’agevolazione più favorevole « anche per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’opera (cfr. circ. n. 7 del 2017) .
  • Rispetto « al limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all’immobile » per cui « gli interventi  di consolidamento antismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni … non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto la norma …  rinvia alla lettera i), del citato art. 16-bis del TUIR. »
  • Inoltre « ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. ... Questo ulteriore limite se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente … ».
  • « Nel predetto limite non sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione totale dell’edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali la contribuente potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificamente previsti dalle norme di riferimento. »