Lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una risposta ad un’istanza d’Interpello pubblicata a metà dello scorso mese di luglio [Interpello del MLPS n. 1/2017 del 13.07.2017] .

L’articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina il contratto di lavoro intermittente. Secondo il Ministero l’ultimo periodo del comma 1 del suddetto articolo, dopo aver demandato «al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente» precisa in particolare, che «in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, in virtù di quanto previsto dall’articolo 55, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 81/2015, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.»

Per cui «in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari».

Trattavasi «di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria» presso imprese del settore edile.

Il Ministero chiude la risposta ricordando che: «Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.»