Se il contratto di avvalimento tra l’impresa ausiliaria e quella ausiliata non contiene una serie di elementi (durata, requisiti, risorse messe a disposizione, rapporti con le altre imprese) l’ANAC lo dichiara nullo. È questa la novità più interessante delle linee guida sull’avvalimento, appena messe in consultazione dall’Anticorruzione fino al prossimo 13 luglio: sono la base per un successivo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, basato sull’articolo 83 comma 2 del Codice appalti. Nel testo non si parla, però, solo del contratto, ma anche della fase di esecuzione. Se la verifica del RUP sull’andamento dell’appalto dovesse dare esito negativo, la circostanza andrebbe segnalata all’ANAC, che dovrà tenerne conto in sede di composizione del rating di impresa.

L’ANAC spiega che il documento è stato predisposto con la finalità di scongiurare che l’avvalimento si riduca ad un prestito soltanto formale di requisiti, non supportato dall’effettiva messa a disposizione di risorse umane e strumentali idonee a garantire la capacità esecutiva dell’impresa ausiliata.

Già nelle definizioni si precisa che la possibilità di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all’effettiva messa a disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all’esecuzione del contratto. Questo criterio va interpretato in maniera molto stringente, perché «nel caso in cui l’avvalimento abbia ad oggetto risorse materiali, i mezzi e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria devono essere destinati esclusivamente all’esecuzione dell’appalto per il tempo necessario, con l’impossibilità, per l’impresa ausiliaria, di utilizzarli nella propria attività aziendale.

Di conseguenza, nel contratto di avvalimento andranno indicati in maniera specifica ed esauriente tutti gli elementi dai quali si possa desumere il rispetto di questi requisiti. In mancanza di questi, il contratto di avvalimento si intende nullo.

 
Un passaggio molto importante riguarda l’esecuzione del contratto. Il responsabile unico del procedimento, in base al Codice appalti, deve accertare in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte con le risorse dell’impresa ausiliaria. La grande novità è che, nel caso in cui questi controlli diano esito negativo, il RUP dovrà effettuare una comunicazione all’ANAC. E l’Autorità dovrà tenere conto della segnalazione in fase di composizione del rating di impresa. Un’ammonizione dell’ANAC in tal senso potrebbe compromettere le future procedure di gara dell’impresa.