Il falso in bilancio torna ad essere un delitto perseguibile d’ufficio per tutte le società e non solo per quelle quotate in borsa. E’ una delle novità più importanti previste dalla nuova legge in materia di “delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, Legge 27 maggio 2015. n. 69.

Per la configurabilità del reato è sempre essenziale che il giudice dimostri il dolo specifico commesso dagli amministratori o dagli atri soggetti cui è ascrivibile la responsabilità, vale a dire, la consapevole intenzione di ingannare gli stakeholder, mentre non serve più che le false comunicazione sociali abbiano effettivamente arrecato un danno patrimoniale alla controparte interessata.

L’entità del danno torna ad essere, invece, rilevante per la configurazione della fattispecie di non punibilità per particolare tenuità dell’illecito. In questi casi, infatti, il giudice avrà un ruolo centrale nella configurabilità del reato e dovrà far riferimento all’entità del danno arrecato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio.

Al contrario, nella precedente formulazione della norma erano previsti parametri oggettivi che portavano all’esclusione della configurabilità penale del fatto, derubricando la fattispecie ad un mero illecito amministrativo. L’eliminazione delle soglie di non punibilità, operata della nuova normativa, pertanto, lascia ai giudici ampi margini di discrezionalità, potendo ridurre la pena se ritengono che il danno sia particolarmente lieve o, al contrario, far ricadere nel penale anche fattispecie che oggettivamente non sono suscettibili di cagionare danni rilevanti.

Spetta a loro la decisione finale sulla rilevanza penale del fatto, anche se resta ferma la necessità di dimostrarne prima il dolo. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, introdurre nuovamente parametri oggettivi stabiliti ex lege, sia in misura fissa, sia commisurati a determinate percentuali di reddito o di patrimonio netto prodotto. In tal modo, verrebbero garantite quelle condizioni minime di certezza del diritto.

Nei paragrafi che seguono, oltre ad analizzare la nuova disciplina del falso in bilancio, distinguendo tra società quotate e non, vedremo, anche, come le nuove disposizioni si coordinano con il D.Lgs 231/2001 in tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.