Come è noto, entro il 31 maggio i contribuenti dovranno inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni IVA relative al primo trimestre 2017 (art.21-bis, Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78).

Sono stati sollevati dubbi se occorra o meno procedere alla trasmissione dei dati anche quando il contribuente non abbia svolto alcuna operazione Iva soggetta a fatturazione e, nel contempo, non abbia ricevuto fatture passive in relazione alle quali intenda esercitare il diritto di detrazione.

Sentita l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, è stato precisato che l’obbligo di invio non ricorre in assenza di operazioni attive e passive effettuate nel trimestre di riferimento, salva l’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dall’anno e/o trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, il contribuente è esentato dalla presentazione della comunicazione in oggetto.

Le medesime regole valgono anche con riferimento alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al precedente art. 21 – meglio noto come “spesometro” -, con la conseguenza che in assenza di fatture emesse e di fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento, l’obbligo non sussiste.

Ricordiamo che per lo “spesometro”, i termini di trasmissione, validi solo per il primo anno di applicazione, scadono il 16 settembre 2017 con riferimento ai dati del primo semestre ed il febbraio 2018 per i dati relativi al 2° semestre. A partire dal 2018 bisognerà invece rispettare il calendario trimestrale, con i quattro invii annuali (vedi Notizia del 28 marzo 2017).