Stabilite le modalità di concessione del contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Circa un miliardo di euro le risorse stanziate e diverse novità introdotte, tra cui: l’aumento della soglia massima di potenza fino a 1 MW di fotovoltaico installabile, la parziale rimozione del vincolo di autoconsumo, ed il raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e di ricarica per veicoli elettrici.
Firmato il 19 Aprile 2023 dal Masaf, il decreto che definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:
a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.
Beneficiari
I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso di adesione che sarà emanato successivamente;
c) le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui sopra costituiti in forma aggregata quale, ad esempio associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. Questo obiettivo si ritiene soddisfatto se la capacità produttiva annua dell’impianto o degli impianti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola. Dunque la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.
In aggiunta, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria);
Spese ammissibili
Le spese ritenute ammissibili per l’installazione di impianti fotovoltaici, sono:
a) acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
b) sistemi di accumulo;
c) fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
d) costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.
Riguardo invece le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), sono ritenute ammissibili quelle inerenti:
a) demolizione e ricostruzione delle coperture;
b) fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.
Inoltre, per tutti gli interventi di cui sopra, sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Nell’allegato A al Decreto vengono poi specificate le percentuali di contributo a fondo perduto sulle spese sostenute, che possono essere così schematizzate:
- 80% per le aziende della produzione agricola primaria (Tabella 1A);
- 80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A);
- 30% per il settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (senza vincoli sull’autoconsumo) (Tabella 3A). In tal caso sono previste anche le seguenti maggiorazioni: 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.
- 30% per gli investimenti delle aziende della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo o di autoconsumo condiviso (Tabella 4A). Anche in questo caso possono esserci le seguenti maggiorazioni: 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese; 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate.
Richiesta del contributo
Le modalità e i termini di presentazione delle domande di richiesta del contributo saranno stabiliti nell’avviso di adesione e nei provvedimenti di prossima emanazione. Andrà sicuramente utilizzata la piattaforma informatica. In base alle informazioni raccolte nelle domande presentate, il soggetto attuatore redigerà un elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo richiesto da ciascuno. Coloro che saranno ammessi in via definitiva, verranno raggruppati in apposito elenco sul sito del Masaf e del soggetto attuatore.
Erogazione del contributo
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda, e l’erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Realizzazione degli interventi
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di cui sopra, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.