Le nostre strutture sul territorio stanno predisponendo i file relativi al c.d. “spesometro” delle imprese associate, da trasmettere entro il  10 di aprile  o il 20 di aprile 2016 ai sensi dell’art. 21 del dl 78/2010 e provvedimenti correlati.

L’obbligo di trasmissione concerne  i dati di tutte le fatture emesse e ricevute ovvero degli scontrini o ricevute fiscali di importo superiore a 3.600 euro. Dati che, in diversi casi, sono stati in parte già trasmessi dalle stesse imprese tra la fine di febbraio e la prima decade di marzo per altre finalità.

Gli obblighi di comunicazione dei dati delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti stanno lievitando ogni anno in ragione dei diversi usi che se ne voglio fare e, proprio per questo, devono essere effettuati entro tempi diversi ed anticipati rispetto all’invio dei dati riferiti allo “spesometro”.  

Questa stratificazione di  comunicazioni, sta creando molti problemi agli operatori nel momento stesso nel quale devono essere effettuate, perché obbligano a scegliere i dati relativi alle operazioni richieste, tra la totalità delle operazioni effettuate dall’impresa oppure dal professionista. In particolare ci si riferisce alle comunicazioni dei dati relativi alle prestazioni sanitarie comunicate attraverso il sistema della tessera sanitaria ovvero ai dati relativi alle spese funebri.

Con l’intento di semplificare, nel chiaro intento di evitare il disagio di dover provvedere all’invio di dati già trasmessi, seppur per altre finalità, le norme attuali consentono ai contribuenti, in base a loro libera scelta e valutazione, di non effettuare ulteriori trasmissioni dei dati in relazione alle spese od operazioni già comunicate. Pertanto, appare evidente che il contribuente possa decidere di includere ovvero escludere dallo “spesometro” i citati dati.

Una interpretazione difforme, oltre che non aderente al testo normativo, creerebbe problemi agli operatori dal momento che proceduralmente, non è possibile individuare i dati già comunicati per distinguerli da quelli che invece si dovrebbero inviare per conto dei soggetti nostri assistiti.

Agli operatori verrebbe chiesto, infatti, di individuare singolarmente i dati già comunicati uno ad uno così,  come è stato fatto nelle scorse settimane per inviare la parte degli archivi che le conteneva. Significa chiedere un ulteriore lavoro, questa volta al contrario, in termine di poche settimane, impossibile da effettuare considerati i tempi a disposizione.

Pertanto, tutto ciò considerato allo stato attuale delle norme, l’unica semplificazione vera per cui la “CNA con Rete Imprese Italia” ha chiesto una condivisione all’Agenzia delle entrate, è la trasmissione totale dei dati rientranti nello “spesometro”, a prescindere se parte di essi sia stata già comunicata ad altri fini ed in altri tempi. Si tratta, peraltro,  di un comportamento per il quale, a nostro avviso, non si rende applicabile alcuna sanzione amministrativa.

In fine, per quanto concerne i dati relativi alle spese sanitarie, si è chiesta l’esclusione dell’invio dello “spesometro” per tutte le strutture obbligate all’invio tramite TS come individuate al punto 2 dell’allegato A del Decreto 31 luglio 2015,  in tal modo si eviterebbe comunque di dover entrare nel merito delle singole operazioni.  

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