Con riferimento alla split payment nella legge di stabilità si è ottenuto un piccolo risultato. Nella legge di stabilità, infatti, è scritto che con il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di split payment, si dovevano stabilire i criteri per erogare i rimborsi Iva in via anticipata a tutte le imprese che subiscono l’applicazione del nuovo istituto. 

Nel decreto 23 gennaio 2015 era stata concessa tale possibilità, solamente a determinate condizioni:

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Il decreto correttivo datato 20 febbraio 2015, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, elimina tali limitazioni con effetto immediato, consentendo alle imprese interessate l’erogazione anticipata dei rimborsi Iva.