La legge di bilancio 2019 reintroduce la misura che riconosce la possibilità all’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile strumentale posseduto alla data del 31 ottobre 2018 (art. 1, comma 66, L. n. 145/2018).

Per usufruire di tale possibilità l’imprenditore deve optare entro il 31 maggio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura del 8% da applicare sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene.

I termini di versamento della suddetta imposta sostitutiva sono i seguenti:

–           60% entro il 30 novembre 2019;

–           40% entro il 16 giugno 2020.

E’ necessario che l’immobile oggetto dell’estromissione soddisfi due requisiti:

–           strumentalità per destinazione o natura come disciplinata dall’articolo 43, co. 2, del TUIR ;

–           possesso alla data del 31ottobre 2018.

Si precisa, inoltre, che per le imprese individuali la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’articolo 65 del TUIR la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa, ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non potrà usufruire di tale misura fiscale. 

Infine si segnala che la legge di bilancio 2019 richiama in toto le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2016 (art. 1, co. 121, L. n. 208/2015), istitutiva di tale misura agevolativa.