L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, ha reso disponibile una procedura telematica che permette agli intermediari di ottenere, con un solo atto, la delega all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica conferita loro da più contribuenti (c.d. “delega massiva”).
Nello specifico, sono state attivate due distinte procedure per consentire agli intermediari di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati essenziali delle deleghe loro conferite: “invio massivo” ed “invio puntuale”.
L’invio massivo risponde alle richieste di semplificazione avanzate dalla CNA (vedi Notizia del 7 agosto 2018 e ribadite nell’ambito della videoconferenza tenutasi lo scorso 17 ottobre) e consente, dal 5 Novembre, a l’intermediario di inviare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Entratel, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe che gli sono state conferite. Per evitare eventuali abusi e per provare di aver effettivamente ricevuto la delega, l’intermediario dovrà fornire alcuni elementi di riscontro relativi alla dichiarazione Iva presentata dal delegante l’anno precedente e precisamente: l’importo corrispondente al volume d’affari e gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) – per informarlo dell’avvenuta attivazione della delega.
Invio puntuale A partire dal 30 novembre 2018, accanto all’invio massivo sarà possibile per gli intermediari, richiedere la delega per un solo cliente, tramite una funzionalità web resa disponibile nella propria area riservata. Utilizzando tale servizio, l’intermediario invia i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna delega/revoca che gli è stata conferita. Anche in questo caso, l’attivazione delle deleghe/revoche è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.
Preme precisare che nel caso in cui non sia possibile fornire i dati relativi alla dichiarazione IVA dell’anno precedente, sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura, che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), e quindi senza la necessità di recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia. In questi casi, l’intermediario purché munito di procura speciale e rientrante tra i soggetti abilitati ad autenticare le firme del delegante ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973, potrà inviare tramite PEC, al seguente indirizzo, delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it, un file con gli elementi essenziali delle deleghe, copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti, unitamente alle copie dei documenti d’identità ed una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/200, con cui l’intermediario attesti di aver ricevuto specifica procura speciale, che vi è rispondenza tra quanto riportato nel file e quanto indicato nei moduli stessi, nonché l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione. Il file dovrà, inoltre, essere firmato digitalmente.
Vengono in tal modo superati alcuni dei problemi riscontrati durante questa prima fase propedeutica all’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica e cioè quello di dover presentare tante deleghe quanti sono i propri assistiti, quello di doversi recare di persona presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, per la consegna brevi mano della modulistica cartacea ed, altresì, quello più gravoso, segnalatoci da diversi colleghi del sistema CNA, inerente i soggetti abilitati all’autenticazione della firma contenuta nella procura speciale conferita dal proprio assistito.
Accanto alle nuove procedure, il Provvedimento in commento, ha approvato nuovi modelli per il conferimento e/o la revoca delle deleghe. Tali modelli vanno a sostituirsi a quelli precedenti che consentivano, tramite la compilazione di un’unica modulistica, di conferire una o più deleghe sia ai fini della e-fattura che della consultazione del cassetto fiscale. Ora, invece, i moduli sono due, distinti, per fattura elettronica e cassetto fiscale.
Preme precisare che fino al 4 gennaio 2019 sarà comunque possibile continuare a utilizzare i precedente modulo approvato con provvedimento dello scorso 13 giugno.
Per quanto riguarda la durata delle delega, in caso di e-fattura, la delega può essere conferita a non più di quattro soggetti e la relativa durata è fissata dal delegante entro il limite di due anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a due anni (salvo revoca).
Per quanto riguarda la consultazione del Cassetto Fiscale, il servizio è delegabile fino a un massimo di due intermediari, mentre la durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni (salvo revoca).