Con la Circolare n. 17 del 31.10.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le prime indicazioni interpretative sul Decreto Dignità.

Di seguito i principali contenuti:

1. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per determinare la durata del rapporto di lavoro (e quindi capire se ci si trovi in presenza o meno dell’obbligo di causale) occorre tener conto della durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi che la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Ciò anche se la proroga avviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi.

Pertanto, a titolo di esempio, in caso di un primo contratto a termine di durata di 10 mesi che si intende prorogare per altri 6 mesi, sarà necessario introdurre la causale, anche se la proroga interviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi.

L’ulteriore contratto a termine di 12 mesi in deroga assistita che è possibile stipulare presso le Sedi dell’ITL una volta raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, va considerato un rinnovo ed è quindi soggetto all’obbligo della causale.

2. PROROGHE E RINNOVI  

Ricordando che la proroga del contratto si distingue dal rinnovo in quanto essa presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione del termine, si chiarisce che non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine, ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

3. RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore al nuovo limite massimo dei 24 mesi.

Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

La contrattazione collettiva non ha invece alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle causali.

4. FORMA SCRITTA DEL TERMINE           

Premesso che il Decreto Dignità esclude la possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la data di scadenza, in quanto questa deve risultare per iscritto, resta fermo che in alcune situazioni (es. sostituzione di maternità), se non è possibile conoscere ex ante l’esatta data di rientro a lavoro, il termine del rapporto può desumersi dalla specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione.

5. CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO     

Per quanto concerne il contributo addizionale dello 0,5%, che andrà incrementato all’1,4% in occasione di ciascun rinnovo del contratto (e NON in caso di proroga), si precisa che va applicato in sommatoria, nel senso che al primo rinnovo, la misura dell’1,4% verrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale, cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% a ciascun rinnovo.