Il Ministero del Lavoro ha chiarito le novità introdotte c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) sulla disciplina del contratto a tempo determinato fornendo in particolare i seguenti chiarimenti.

Causali e contrattazione collettiva

Vengono formulate tre diverse ipotesi in relazione alle possibili causali nella contrattazione collettiva:

  1. mero rinvio della contrattazione collettiva alle fattispecie legali di cui al D.L. n.87/2018: in questo caso non è possibile ricorrere a tali causali in quanto implicitamente superate dalla nuova disciplina legale. Rammentiamo in proposito che si tratta delle seguenti causali “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” e “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”. In tale ipotesi, resta la possibilità di individuare specifiche causali attraverso la contrattazione collettiva aziendale oppure, esclusivamente fino al 30 aprile 2024, tramite accordo individuale tra le parti. A tale proposito, il Ministero conferma che l’individuazione delle causali tramite accordo individuale, possa avvenire esclusivamente in mancanza della disciplina contrattuale collettiva di ogni livello;
  2. causali introdotte in attuazione del previgente regime di cui all’art.19, c. 1, lettera b-bis), introdotto dal DL 73/2021 ai sensi del quale specifiche esigenze potevano essere individuate dalla contrattazione collettiva di ogni livello (ex art.51 del D.lgs. n.81/2015). In considerazione della sostanziale identità di tale previsione con quella introdotta dal D.L. lavoro che fa riferimento a sua volta ai “casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”, il ministero ritiene che dette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.;
  3. causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine: restano utilizzabili, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dalla riforma in esame.

Computo del periodo di 12 mesi senza causale

Il Ministero chiarisce che ai fini del computo della durata di 12 mesi in cui non è necessaria l’indicazione della causale per il ricorso al rapporto a termine, non vanno considerati i rapporti a termine stipulati prima del 5 maggio 2023, sia in caso di rinnovo che di proroga degli stessi. Ciò fermo restando il rispetto della durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti: Ministero del lavoro, circolare n.9 del 9 ottobre 2023; Artt.19 e 21 del D.lgs. n.81/2015 come modificati dalla Legge n.85/2023 di conversione del D.L. n.48/2023; Art.24 del D.L. n.48/2023 introdotto dalla legge di conversione n. 85/2023