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Con una lettera firmata dal Presidente Nazionale della CNA Daniele Vaccarino è stata chiesta al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti una soluzione normativa al problema dei trasfertisti nel settore impiantistico che eviti alle imprese ulteriori penalizzazioni dal punto di vista fiscale e contributivo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n.917, all’art. 51 disciplina al comma 5 l’istituto della trasferta ed al comma 6 quello del trasfertismo; in tal modo si distingue la figura della trasferta, che implica un mutamento del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività dedotta nel contratto di lavoro, da quella del trasfertista , che è colui che contrattualmente si obbliga verso il datore di lavoro ad eseguire la propria attività in luoghi sempre diversi.

Nella norma regolatrice del trasfertismo si rimanda ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con quello del Lavoro, per l’individuazione delle categorie dei lavoratori interessati alle condizioni di applicabilità. Nell’attesa dell’emanazione di questo decreto, le uniche distinzioni tra i due istituti si rilevano dalle circolari dell’agenzia delle entrate (326/E del 23/12/1997), del Ministero del Lavoro (nota n. 8287 20.06.2008) e dell’INPS (messaggio 27271 del 5/12/2008).

Il problema si è presentato negli ultimi anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende di installazione di impianti i quali, sebbene svolgano per contratto attività di lavoro in luoghi sempre diversi, ossia presso i cantieri indicati dall’impresa, sono stati assoggettati al regime contributivo, ben più oneroso per le imprese, previsto per i lavoratori in trasferta.

Infatti, in assenza di uno specifico provvedimento che dirima ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerate trasfertisti, si è aperto un contenzioso generato dall’INPS stesso che con verbali ispettivi ha disatteso le sue stesse indicazioni (il già citato messaggio 27271 del 5.12.2008).

Al Ministro Poletti sono pertanto state chieste iniziative normative urgenti idonee a definire la questione, individuando le categorie dei lavoratori interessati e le relative condizioni di applicabilità della disciplina, nonché un regime transitorio, in modo da mettere al riparo le imprese da indebite richieste contributive.