Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti altre nuove risoluzioni:

 

  • La risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015 reca chiarimento in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazioni della disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche.
    Il Ministero, nel richiamare quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, sottolinea che tale disposizione fa espresso riferimento esclusivamente alle “attrezzature” e tra queste non è annoverabile il veicolo e, di conseguenza, non si può che ribadire quanto peraltro già espresso con parere n. 174133 del 28 settembre 2015, ovvero che ai sensi della disciplina nazionale vigente non è ammissibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall’esercente sull’area pubblica.

 

  • La risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016, risponde al quesito se possa costituire requisito valido ai fini dell’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59 del 2010, l’aver esercitato in proprio per almeno due anni attività d’impresa artigiana di manipolazione, conservazione, trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale di propria produzione esclusivamente a grossisti.. La risposta del Ministero è affermativa in quanto la norma citata non differenzia, ai fini dell’abilitazione professionale, fra l’attività svolta nel settore commercio o in quello della produzione artigianale.Con riferimento alla circostanza che l’impresa in questione commercializzi il proprio prodotto esclusivamente a grossisti, il Ministero ritiene che, in via generale la pratica professionale svolta presso un’azienda di commercio all’ingrosso possa essere valutata positivamente ai fini richiesti anche se per l’avvio di tale attività non è più necessario il possesso del requisito professionale. Ritiene, altresì, che quanto evidenziato possa comunque ritenersi valido anche per la pratica lavorativa svolta presso imprese artigiane all’ingrosso operanti nel campo del commercio alimentare.

La risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016, risponde al quesito se nel caso di apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande accessoria ad una attività principale di cui all’art. 88 del R.D. n. 773 del 1931, nello specifico una sala dedicata videolottery (VLT), sia necessario il possesso del requisito professionale ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Precisa, altresì, che l’attività di somministrazione in parola non è dotata di ingresso autonomo e che l’accesso alla sala videolottery è consentito esclusivamente ai maggiori d’età come da vigenti disposizioni in materia.

 

 

  • La risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016 reca alcuni chiarimenti in merito ai soggetti e alle modalità di effettuazione dei controlli antimafia ai fini dell’accesso e dell’ esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

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