GELLI, BECATTINI. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
nei giorni scorsi si è svolto a Pisa un convegno promosso dalla CNA dal titolo «legalità, qualità professionalità» finalizzato a sensibilizzare operatori, istituzioni e cittadini in merito ai prodotti e servizi del settore del benessere e dell’estetica;
un settore che in Italia conta più di 30 mila imprese tra centri benessere, trattamenti estetici e palestre, 70 mila addetti, un numero di clienti annuo stimato attorno ai 40 milioni ed un giro d’affari stimato attorno ai 21 miliardi di euro;
secondo le stime della Cna c’è un’altra metà del comparto, circa il cinquanta per cento, che opera in maniera irregolare, traducendosi, ovviamente, anche in un danno economico per l’erario e l’occupazione;
in considerazione della espansione del settore diventa sempre più necessaria una iniziativa forte, a partire dalle istituzioni, per contrastare il fenomeno diffuso dell’abusivismo che crea condizioni di concorrenza sleale e di alto e concreto rischio per la salute dei cittadini;
il mancato rispetto delle regole igienico sanitarie e l’utilizzo in modo non corretto di apparecchiature e cosmetici, infatti, può causare dermatiti, micosi, funghi, allergie dovute a prodotti non testati, scaduti o di scarsa qualità, oppure traumi muscolari e danni ai capillari causati da massaggi non professionali, ma anche epatite C provocata da strumenti non sterilizzati correttamente;
in base a quanto predisposto per il settore alimentare occorre creare rapidamente una sinergia tra istituzioni e operatori per creare le condizioni di fermo contrasto della illegalità e una indispensabile valorizzazione della qualità delle imprese che operano correttamente in questo ambito –:
se e quali iniziative il Governo intenda adottare per la realizzazione sul modello di quanto già è stato fatto per il settore della sicurezza alimentare, di un piano nazionale finalizzato ad organizzare, in maniera capillare, su tutto il territorio nazionale, un adeguato sistema di controllo sui prodotti e servizi nel settore dell’estetica e del benessere, tutelando le imprese che rispettano le regole e difendono la salute dei cittadini. (5-05032)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 aprile 2015
nell’allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05032

In merito alla problematica delineata nell’interrogazione parlamentare in esame, si precisa che gli aspetti riguardanti l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo dei servizi resi nel settore dell’estetica e del benessere rientrano nella competenza delle Autorità sanitarie locali, che espletano i controlli sanitari delle attività di centri estetici e centri benessere. 
In particolare, l’articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013», individua il Ministero della salute quale «autorità competente» per i compiti di indirizzo e coordinamento della materia; e affida alle regioni e province autonome i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Asl per la materia in esame. 
Ciò premesso quanto alla sicurezza dei prodotti, il regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui prodotti cosmetici, contiene le disposizioni che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato stesso ed un livello elevato di tutela della salute umana. 
Infatti, come definito dall’articolo 4 del citato regolamento, sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all’interno della Comunità Europea. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento. La normativa attribuisce un ruolo fondamentale alla persona responsabile, che ha l’obbligo di verificare la conformità dei prodotto cosmetico alle disposizioni vigenti e per questo sottopone il prodotto medesimo alla valutazione della sicurezza, ai sensi dell’articolo 10 del citato regolamento. 
Al termine della fase di valutazione della sicurezza, il prodotto cosmetico può essere immesso direttamente sul mercato, tramite la notifica centralizzata al portale europeo CPNP (Portale dei prodotti cosmetici). 
Nella fase di pre-marketing la qualità e la sicurezza dei prodotti cosmetici sono valutati dalla persona responsabile, quindi dall’industria, a cui il regolamento attribuisce la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e di immettere sul mercato un prodotto sicuro. 
Nella fase post-marketing invece, la sicurezza e la qualità sono verificate dalle Autorità di vigilanza nazionali, che hanno il compito di effettuare i controlli quando i prodotti sono già sul mercato. 
Il regolamento n. 1223 del 2009 è vigente dal 11 luglio 2013: l’articolo 22 reca le disposizioni di vigilanza. 
Va a questo punto comunicato che è in corso di predisposizione, ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 97 del 2013, il decreto ministeriale che prevede la nuova regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. 
Inoltre, verranno aggiornati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori di settore saranno tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1223 del 2009. 
Come ho già sopra anticipato, il Ministero della salute è Autorità competente sui prodotti cosmetici e per quel che riguarda la vigilanza sui medesimi prodotti si avvale delle Autorità territorialmente competenti (Regioni/Asl) e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. 
Una ulteriore attività di vigilanza è svolta dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), per le merci di importazione da paesi extra U.E., strutture direttamente dipendenti dal Ministero della salute, dislocate omogeneamente nel territorio nazionale. 
Relativamente ai controlli esercitati dai Carabinieri per la Tutela della Salute, ricordo che essi, oltre a svolgere attività autonoma o delegata di polizia giudiziaria, sono incaricati dal Ministero della salute di predisporre appositi controlli su tutto il territorio nazionale per ogni segnalazione della piattaforma «Rapex» relativa ai prodotti pericolosi. 
Infatti, si ricorda che nell’Unione Europea è attivo il sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti (RAPEX), che riguarda anche i cosmetici. 
Tale sistema si basa sulla segnalazione del rischio relativo ad un determinato prodotto, che viene fatta circolare in tempo reale in tutti i Paesi dell’Unione Europea, affinché ogni Stato informa tutti gli altri Stati dei provvedimenti adottati nel proprio territorio. 
La vigilanza si estende, altresì, alla fase di produzione dei cosmetici. In particolare, le Regioni effettuano periodiche verifiche ispettive presso i siti di produzione dei prodotti cosmetici e comunicano al Ministero della salute gli esiti di detti accertamenti, in base all’articolo 11 della legge n. 713/1986. 
Da ultimo, sottolineo che il Ministero della salute ha promosso e continua a promuovere attività di informazione e comunicazione sulla cosmetovigilanza ai soggetti interessati, operatori sanitari e utilizzatori finali. 
Nel settembre 2014 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi ad una campagna di educazione sanitaria in tema di cosmetovigilanza.