Etichettatura Prodotti alimentari

 

Parere sull’inserimento obbligatorio in etichetta della sede di produzione

 

Premessa

In linea di principio la CNA non è contraria alla reintroduzione obbligatoria della sede dello stabilimento, già peraltro presente in alcune normative verticali quali le “carni”,  ma con alcuni accorgimenti per evitare che la questione si trasformi in un dibattito ideologico e non di contenuto, anche in considerazione del fatto che la sede dello stabilimento indica il luogo dove si concentrano tutte le responsabilità legali e non, ma non dice nulla sulla qualità e soprattutto sulla qualità artigiana.

Occorre riflettere bene su obblighi “orizzontali” di questo tipo, che se da un lato consentono per alcune filiere a maggior valore aggiunto di “proteggere” meglio sul piano commerciale la propria identità, rischiano, per la stragrande maggioranza dei prodotti, di arrecare un danno all’industria nazionale. Sarebbe preferibile procedere non con un decreto “orizzontale”, ma eseguendo un’analisi costi-benefici filiera per filiera, partendo da un’attenta verifica della situazione produttiva offerta dalle varie categorie interessate.

 

Situazione

Il Regolamento Europeo1169/2011 non esclude la possibilità di inserire in etichetta la sede di produzione ponendola tra gli atti volontari, ma laddove si volesse reintrodurre non può essere una questione “italiana” ma deve essere una modifica in sede UE. La bontà del Regolamento Europeo è proprio il rispetto della stessa disciplina in tutti i 28 Paesi membri e anche nei Paesi non aderenti all’UE.

Inoltre bisogna considerare che il Regolamento Europeo è in applicazione dal 13 dicembre 2014, ma a tutt’oggi la situazione è la seguente:

  • mancata pubblicazione del decreto legislativo in materia di sanzioni che rende inefficace l’azione del regolamento 1169/2011, e la  bozza che ci è pervenuta è a dir poco preoccupante prevedendo un approccio esageratamente punitivo nei confronti delle imprese. Oltre all’estrema frammentazione delle fattispecie, è il livello stesso delle sanzioni a essere sproporzionato e, in molti casi, capace di compromettere gravemente la continuità aziendale;
  • mancato superamento della vecchia normativa 109/1992;
  • Il gruppo di lavoro “etichettatura” presso la DG SANCO deve ancora rispondere a diversi quesiti sulla corretta interpretazione del regolamento i cui lavori termineranno nel mese di giugno 2015.

 

ConsiderazionI finali

Va considerato inoltre che le aziende hanno già sostenuto costi per adeguarsi alle prescrizioni del 1169/2011 e che alcune di esse, producendo decine, se non centinaia di prodotti diversi fra loro, con l’aggiunta del campo “sede stabilimento” dovrebbero sostenere altri costi in un periodo particolarmente critico.

Riteniamo in conclusione che solo una volta definiti questi aspetti possiamo ragionevolmente considerare l’ipotesi di inserire in etichetta la sede dello stabilimento.

 

CNA ALIMENTARE

Presidenza Nazionale

Roma 20/04/2015