GAZZETTA UFFICIALE n. 186 del 10 agosto  2016  

 

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154  
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

(Entrata in vigore: 25/08/2016)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016, è stata pubblicata la legge 154 del 28 luglio 2016, di conversione del Decreto Legge n. 1328-B titolato: “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”.

La legge porta con se numerose novità, tra cui spiccano:

  • la nascita della “banca delle terre agricole”: un inventario completo della domanda/offerta dei terreni e delle aziende agricole;
  • l’estensione anche agli IAP (imprenditori agricoli professionali) della prelazione agraria, precedentemente riservata solo ai coltivatori diretti del fondo;
  • l’obbligatorietà della parità tra i sessi tra gli amministratori nei consorzi di tutela e conseguente aggiornamenti degli statuti;
  • lo sviluppo di norme ad hoc per specifici settori( pomodoro, funghicoltura, apicoltura,…)
  •  la nascita del  SIB, il Sistema informativo per il biologico.

Relativamente al diritto di prelazione nel trasferimento del fondo rustico è stato previsto che gli IAP:

  • hanno diritto di prelazione sul fondo rustico confinante;
  • non hanno diritto di prelazione sul fondo rustico che coltivano in qualità di affittuari.

La novità è rilevante perchè finora la prelazione agraria era riservata ai coltivatori diretti del fondo, mentre ora viene estesa anche all’imprenditore agricolo professionale se :

  • iscritto nella previdenza agricola;
  • è proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita;
  • sui terreni in vendita non ci siano affittuari compartecipanti o coltivatori diretti;

Quindi, gli IAP possono usufrurie del diritto di prelazione soltanto sui terreni confinanti con i propri e non per quelli che coltivano direttamente in qualità di affittuari, beneficio che rimane solo per i coltivatori diretti.

Attenzione:per godere del beneficio fiscale, il possesso dei requisiti e la qualifica IAP devono essere mantenuti per i successivi 5 anni.

Relativamente all’istituzione della Banca delle terre agricole, che è disciplinata all’art. 16 della legge, tale banca, è stata istituita presso l’ISMEA, l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, e nasce con l’obiettivo di:

  • costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli disponibili per abbandono dell’attività produttiva e prepensionamenti;
  • raccogliere e dare pubblicità delle informazioni necessarie sulle caratteristiche
    • naturali,
    • strutturali,
    • infrastrutturali,

dei terreni, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni.

La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell’ISMEA per tutti gli utenti registrati.

Relativamente alla nascita del SIB – l’art.7 di questa legge, titolato Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche viene istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB).

Il SIB, utilizzando l’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), verrà utilizzato per gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo relativi allo svolgimento di:

  • attività agricole con metodo biologico;
  • di acquacoltura con metodo biologico.

Inoltre, sulla base dei dati forniti dal nuovo sistema SIB viene costituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche.

Le regioni che hanno già sviluppato e introdotto sistemi informatici propri, per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura e all’acquacoltura biologiche, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono attivare i sistemi di cooperazione con la pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i vari sistemi regionali.

 

La Legge 154 del 28 luglio 2016- Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” contiene alcuni articoli riferiti esclusivamente ad alcuni settori produttivi.

In particolare il titolo IV, denominato “Disposizioni relative ai singoli settori produttivi” è suddiviso in 8 capi, ciascuno dedicato a uno specifico settore produttivo. Di seguito l’elenco completo:

  • CAPO I-  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
    • art. 23- Ambito di applicazione
    • art. 24 – Definizione dei prodotti
    • art. 25 – Requisiti dei prodotti
    • art. 26 – Etichettatura e confezionamento
    • art. 27- Sanzioni
    • art. 28- Abrogazione
    • art. 29 – Clausola di mutuo riconoscuimento
    • art. 30- Disposizioni transitorie e finali del presente capo
  • CAPO II- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
    • art. 31- Delega al Governo per il sostegno del settore del riso
    • art. 32 – Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso
  • CAPO III- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO
    • art. 33 – Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico/scarico del burro
  • CAPO IV- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
    • art. 34 –  Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici
  • CAPO V- DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
    • art. 35- Denominazione di birra artigianale
    • art.36- Filiera del luppolo
  • CAPO VI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E ALTRI PRODOTTI DERIVATI
    • art 37- denominazione di fungo cardoncello e di altri prodotti derivati
  • CAPO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA
    • art. 38- Modifiche all’art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221
  • CAPO VIII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
    • art. 39 – Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
    • art. 40- Contrasto del bracconaggio ittico delle acque interne